Cassazione Civile, Ordinanza n. 05935/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo riferito a sette cartelle di pagamento, contestando la regolarità e validità delle relative notifiche. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riconoscimento dell'invalidità della notifica di tre cartelle e conferma per le altre quattro. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando, da un lato, violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali e, dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ritenuto valide quattro notifiche per compiuta giacenza, senza prova delle ricerche del destinatario dopo il primo tentativo, senza prova dell'effettivo invio della raccomandata informativa, e con documentazione incompleta o non conforme (assenza di indicazioni identificative della cartella, mancata certezza sugli adempimenti notificatori, mancata prova delle ragioni del mancato recapito e della firma dei soggetti coinvolti). L'ADER ha resistito sostenendo la ritualità delle notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e degli adempimenti conseguenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., senza specifica e autonoma critica della decisione impugnata. Quanto al profilo di violazione di legge, la ricorrente non si confrontava con la sentenza nella parte in cui la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello e non aveva reso una statuizione espressa sulle quattro cartelle residue, senza dedurre un vizio di omessa pronuncia. Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, non era stato neppure indicato quale fosse il fatto storico decisivo trascurato. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza impugnata, condannando la ricorrente alle spese di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, da coordinare con la disciplina codicistica e speciale della notifica.
art. 140 c.p.c.
Richiamato quale disciplina della notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, rilevante per la verifica della ritualità della notifica delle cartelle.
art. 148 c.p.c.
Richiamato nel coordinamento della disciplina notificatoria.
art. 149 c.p.c.
Richiamato nel coordinamento della disciplina notificatoria.
art. 48 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel coordinamento della disciplina notificatoria.
artt. 5, 7, 8, 14 e 15 L. n. 890 del 1982
Richiamati per la disciplina della notifica a mezzo posta e della raccomandata informativa/c.d. compiuta giacenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per commistione con altre censure e per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in via sistematica nel discorso sull'omessa pronuncia, quale possibile nullità della sentenza da denunciare in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c. e non possono consistere in una critica generica o in una mera riproposizione delle doglianze di merito.
- È inammissibile il motivo che cumula e sovrappone, in modo indistinto, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, perché in tal modo si rimette al giudice di legittimità il compito di selezionare e qualificare le censure.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Quando la sentenza di merito non contiene una statuizione espressa su una specifica domanda o questione, la parte che intenda dolersene deve articolare una censura coerente con il vizio di omessa pronuncia, non limitarsi a dedurre la violazione delle norme sostanziali sulla vicenda.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente, dovendo invece essere il ricorso a individuare con precisione il vizio denunciato e il suo fondamento.
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