Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05930/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a un soggetto, qualificato come amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, il mancato versamento di ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all'esito di verifiche svolte nei confronti della società. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che fosse carente di motivazione, perché il PVC richiamato non gli era stato allegato né notificato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la motivazione per relationem fosse insufficiente poiché i documenti presupposti non erano stati portati a conoscenza del destinatario. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, sia il vizio motivazionale della sentenza di merito, sia la violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente trascurato la qualifica di amministratore di fatto del contribuente, figura equiparata all'amministratore di diritto quanto ai doveri gestori e alla conoscibilità degli atti societari e impositivi; pertanto, il rinvio per relationem al PVC sarebbe stato sufficiente, anche se il verbale era stato notificato soltanto alla società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che essa conteneva comunque una sia pur sintetica ragione decisoria e dunque superava il minimo costituzionale della motivazione. Ha invece accolto il profilo sostanziale del ricorso: ha affermato che, in caso di avviso di accertamento notificato all'amministratore di fatto di una società, il requisito motivazionale può essere assolto per relationem al PVC riguardante la società, anche se notificato solo a quest'ultima, quando il destinatario dell'atto, per il ruolo concretamente svolto nella gestione sociale, era in grado di conoscere o comunque agevolmente conoscere gli atti presupposti e i relativi documenti. La CTR, limitandosi a valorizzare la mancata notifica del PVC al contribuente e senza verificare la sua concreta posizione di amministratore di fatto, aveva quindi applicato erroneamente i principi in tema di motivazione degli atti impositivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma il relativo vizio è stato escluso perché la decisione impugnata conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte ne ha fatto applicazione restrittiva, escludendo che il caso integrasse una delle anomalie motivazionali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizi della motivazione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere soddisfatta anche per relationem mediante richiamo a atti presupposti, purché il contribuente sia messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall'Ufficio nel motivo di ricorso a sostegno della disciplina della motivazione degli atti impositivi.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    La norma è letta in senso funzionale: non impone un formalismo di allegazione in ogni caso, ma mira a garantire la conoscenza effettiva dei fatti posti a base dell'accertamento e il diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio nel motivo di ricorso per sostenere la corretta ricostruzione dell'assetto probatorio e fattuale.

  • art. 2476 c.c.

    Indicato come fonte del potere del socio di consultare la documentazione sociale e, quindi, di conoscere l'accertamento presupposto; tale logica è ritenuta ancor più valida per l'amministratore di fatto.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato per affermare il potere dei soci di società di persone di consultare la documentazione sociale e conoscere gli atti riguardanti la società.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato quale norma che estende la rilevanza della figura dell'amministratore di fatto in ambito penale societario, usata nel caso come indizio della concreta ingerenza gestionale del contribuente.

  • art. 145, comma 1, c.p.c.

    Richiamato a supporto del principio per cui la notificazione dell'avviso alla società deve essere eseguita alla persona che la rappresenta secondo la legge, non all'amministratore di fatto in quanto tale.

Massime di principio

  • In materia di avviso di accertamento, la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiama un PVC o altri documenti il cui contenuto essenziale sia riprodotto o comunque conoscibile dal destinatario, in modo da consentire l'effettiva comprensione della pretesa e la difesa.
  • L'obbligo di motivazione non richiede l'allegazione materiale di tutti i documenti richiamati se il contribuente, per la sua posizione nel rapporto societario, ne abbia già conoscenza o possa agevolmente acquisirla; la finalità dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è sostanziale e non meramente formale.
  • Per il destinatario che rivesta la qualità di amministratore di fatto di una società, la conoscibilità degli atti societari e degli accertamenti emessi nei confronti dell'ente va valutata in modo sostanziale, tenendo conto dei poteri gestori concretamente esercitati e dell'obbligo di conoscere l'andamento della gestione sociale.
  • L'amministratore di fatto non può essere trattato come un terzo estraneo alla vicenda societaria ai fini della motivazione dell'atto impositivo: la sua ingerenza nella gestione comporta un dovere di conoscenza, che può rendere sufficiente il rinvio all'accertamento presupposto notificato alla società.
  • Il vizio di motivazione della sentenza è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, come mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o non ampiamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.