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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05934/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di un conto corrente e di un conto anticipi, oltre che nei confronti di tre persone fisiche quali fideiussori delle obbligazioni della società correntista. La Corte d'appello aveva revocato il decreto solo in parte, rideterminando il dovuto in una somma inferiore. In cassazione la società e i fideiussori hanno proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di prevalenza delle condizioni del conto corrente rispetto a quelle del conto anticipi, ai fini del confronto con i tassi soglia e della verifica di usurarietà; 2) omesso esame di un documento decisivo, o nullità della sentenza per mancato esame del contratto di anticipo fatture e della clausola di prevalenza contrattuale, oltre a motivazione apparente/inesistente; 3) violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in relazione al contratto di anticipo fatture del 5 maggio 2008; 4) omessa pronuncia sulla dedotta usurarietà e/o sulla mancata convenzione scritta del tasso di mora; 5) violazione degli artt. 1344, 1283 c.c., 120 t.u.b. e delle delibere C.I.C.R. del 2000 per avere ritenuto valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente senza indicazione del tasso annuo effettivo derivante dall'anatocismo. La banca ha resistito con controricorso. Dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., soltanto i fideiussori hanno chiesto la decisione; la società non ha chiesto la decisione e il suo ricorso è stato dichiarato rinunciato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla società ricorrente per effetto della mancata richiesta di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. Quanto ai tre fideiussori, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di omessa pronuncia, omesso esame di documento, violazione di legge ed ermeneutica contrattuale, si risolvevano in gran parte in censure non coerenti con il paradigma invocato, in richieste di nuova valutazione del merito o in doglianze fondate su presupposti fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato i contratti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, escludendo il superamento del tasso soglia, l'applicazione di interessi moratori e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, pattuita secondo la disciplina C.I.C.R. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti; i soli tre fideiussori sono stati condannati anche alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata richiesta di decisione da parte di uno dei ricorrenti nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta comporta la rinuncia al ricorso e l'estinzione parziale del giudizio di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto o emette una statuizione priva di corrispondenza con la domanda; non riguarda la mera carenza o insufficienza della motivazione su una questione comunque decisa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il mancato esame di un documento è denunciabile solo se si traduce nell'omesso esame del fatto storico di cui il documento è rappresentazione, che deve essere puntualmente allegato; non basta lamentare l'omesso esame del documento in sé.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se quest'ultima è motivata.

  • art. 1283 c.c.

    La nullità per anatocismo è esclusa quando la capitalizzazione periodica degli interessi sia stata pattuita nel rispetto della disciplina regolamentare applicabile.

  • art. 120 t.u.b.

    Il tema della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari va valutato alla luce della disciplina speciale bancaria e della regolamentazione C.I.C.R.

  • art. 1344 c.c.

    La deduzione di illiceità della clausola di capitalizzazione è stata respinta in quanto non supportata da un corretto inquadramento fattuale e normativo.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La prosecuzione del giudizio dopo proposta di definizione, a fronte di ricorso ritenuto inammissibile, ha giustificato la condanna dei soli ricorrenti che hanno insistito nella decisione a una somma equitativa e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 7 delibera C.I.C.R. 7 febbraio 2000

    La capitalizzazione trimestrale degli interessi è ritenuta legittima se pattuita conformemente alle prescrizioni della delibera.

  • artt. 2 e 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    La disciplina regolamentare sulla pari periodicità e sulla trasparenza della capitalizzazione è richiamata ai fini della verifica di validità della clausola anatocistica.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice abbia comunque deciso sulla questione dedotta, anche se la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare genericamente il mancato esame di un documento: occorre indicare il fatto storico decisivo che quel documento prova e allegarne in modo puntuale la decisività.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile quando mira solo a ottenere una rivalutazione del merito e non indica specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo.
  • In sede di legittimità, la doglianza per violazione di legge deve assumere come dato vincolante l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la censura presuppone un fatto non accertato nella sentenza impugnata, è inammissibile.
  • In materia di rapporti bancari, la validità della capitalizzazione degli interessi va verificata alla luce della disciplina speciale e delle delibere C.I.C.R.; ove il giudice di merito accerti il rispetto di tali prescrizioni, la clausola non è nulla per anatocismo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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