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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25923/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di un imprenditore edile che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, facendo applicazione dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione e ricostruendo i ricavi sulla base dei dati disponibili, tenendo conto di costi del venduto, costi del personale e contributi previdenziali. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la documentazione prodotta, già in sede amministrativa, fosse sufficiente a superare le presunzioni dell'Ufficio. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente invertito l'onere della prova, perché aveva reputato assolto dal contribuente l'onere di prova contraria rispetto a una ricostruzione induttiva dei ricavi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR aveva affermato in modo apodittico l'idoneità della documentazione prodotta senza spiegare perché essa fosse sufficiente a confutare i rilievi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente: il giudice d'appello si era limitato ad affermare, senza adeguata spiegazione, che il contribuente aveva assolto l'onere probatorio con documentazione prodotta in sede amministrativa, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni della ritenuta idoneità di tale documentazione. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla ripartizione dell'onere probatorio e alle norme sull'accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 41 del d.P.R. n. 600/73

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio, utilizzare presunzioni anche supersemplici e determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati comunque raccolti.

  • art. 55 del d.P.R. n. 633/72

    È richiamato per l'accertamento induttivo in materia IVA, in parallelo all'accertamento d'ufficio sui redditi.

  • art. 25 del d.lgs. n. 446/97

    È richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di imposta regionale sulle attività produttive.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere che l'onere della prova contraria gravava sul contribuente e non poteva essere invertito a carico dell'Ufficio.

  • art. 53 Cost.

    È evocato quale parametro di capacità contributiva, nel senso che l'accertamento deve comunque rispettare il principio di determinazione del reddito imponibile e dei costi.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione delle sentenze.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/92

    È richiamato quale norma processuale tributaria che impone la motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il dovere del giudice di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione alla necessità di una motivazione intelligibile e verificabile della decisione.

  • art. 75 del d.P.R. n. 917/1986

    È menzionato per affermare che le limitazioni ivi previste non si applicano all'ipotesi di omessa dichiarazione, diversa da quella di dichiarazione infedele.

  • art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato quale norma attualmente corrispondente al previgente art. 75, ma comunque ritenuta non applicabile al caso di omessa dichiarazione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati per distinguere le presunzioni semplici dal diverso uso di elementi indiziari nell'accertamento induttivo puro.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a un'affermazione apodittica sull'assolvimento dell'onere probatorio, senza spiegare quali elementi di prova siano stati considerati e perché siano idonei a fondare la decisione.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Anche nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, l'Ufficio deve comunque determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, altrimenti si viola il parametro di capacità contributiva.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione consente la cassazione quando dalla sentenza non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e la ratio decidendi resti incomprensibile.
  • Laddove la decisione si fondi su documentazione prodotta dal contribuente, il giudice deve indicare in modo specifico perché tale documentazione superi le presunzioni e i rilievi dell'Ufficio; non è sufficiente un richiamo generico alla prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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