Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al periodo d’imposta 2009, fondato su verifiche della Guardia di Finanza e su indagini penali. Secondo l’Ufficio, una società a responsabilità limitata operante nell’edilizia e poi posta in liquidazione era una mera cartiera: avrebbe emesso e utilizzato operazioni inesistenti e costi fittizi per abbattere il carico fiscale, nell’ambito di un sistema fraudolento di più società. Il giudice di primo grado aveva confermato le riprese fiscali ma annullato le sanzioni; la CTR, decidendo sugli appelli riuniti, aveva invece escluso la responsabilità delle persone fisiche per le imposte, ritenendo decisivo che non vi fosse stato un accertamento definitivo del debito tributario in capo alla società, pur accogliendo l’appello dell’Agenzia sulle sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973, 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 73 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato l’art. 36, mentre il corretto titolo di imputazione del reddito e dell’IVA alle persone fisiche era l’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3. I contribuenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, deducendo: l’inapplicabilità dell’art. 7 d.l. 269/2003 alle sanzioni; l’omesso esame della natura fittizia della società e del loro ruolo di beneficiari; l’omessa pronuncia sulla pretesa metodologia induttiva di rideterminazione del reddito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondato il motivo dell’Ufficio perché la CTR aveva escluso la responsabilità per imposte delle persone fisiche sulla base dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, senza considerare che, nel caso di società-schermo gestita uti dominus da soggetti interposti, il fondamento della ripresa a tassazione può essere l’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, che consente di imputare al reale possessore i redditi apparentemente intestati ad altri. La Corte ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per accertare in fatto se alcuni soggetti avessero effettivamente gestito la società come dominus e se gli altri avessero avuto ruoli solo formali, applicando poi il principio di diritto indicato. Il ricorso incidentale è stato rigettato nel primo motivo e dichiarato inammissibile nei restanti due motivi. Il giudizio è stato rinviato anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo principale di ricorso per denunciare violazione di legge nella qualificazione del titolo di responsabilità fiscale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato dai ricorrenti incidentali per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per doppia conforme
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato dai ricorrenti incidentali per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per difetto di interesse del motivo incidentale sulla metodologia induttiva
richiamato indirettamente nel contesto della ripartizione dell’onere probatorio in tema di interposizione fittizia
norma ritenuta non correttamente applicata dalla CTR; la Corte precisa che non era il titolo pertinente alla fattispecie di interposizione, e richiama il suo ambito speciale
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
"sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
costituisce il corretto titolo per imputare i redditi e, nella sostanza, anche le relative pretese fiscali al soggetto che gestisce uti dominus la società schermo e ne è l’effettivo possessore del reddito
richiamato nel motivo dell’Agenzia come disposizione in tema di soggettività fiscale della società e dei rapporti con i redditi d’impresa
la Corte ribadisce che le sanzioni, in linea generale, gravano sulla società dotata di personalità giuridica, ma la regola non opera quando la società sia un mero schermo o una fictio usata per l’interposizione; in tal caso le sanzioni possono colpire la persona fisica autrice dell’illecito
richiamato per chiarire i limiti applicativi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, in particolare rispetto a controversie relative all’IVA
art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel ragionamento sul mandato senza rappresentanza e sulla finzione giuridica delle prestazioni rese in nome proprio ma per conto terzi ai fini IVA
art. 6, par. 4, Sesta direttiva
richiamato come fonte eurounitaria corrispondente alla disciplina interna del mandato senza rappresentanza in materia di IVA
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta che una società di capitali sia stata utilizzata come mero schermo e che un soggetto l’abbia gestita uti dominus, il profilo decisivo non è la qualifica formale del gestore, ma l’effettivo dominio sulle risorse e sulle decisioni della società.
- In tema di imposte dirette e IVA, l’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 consente di imputare i redditi al soggetto che ne sia l’effettivo possessore per interposta persona, anche se formalmente intestati alla società.
- L’onere di provare l’asservimento totale della società interposta al soggetto interponente grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; al contribuente spetta la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
- La responsabilità sanzionatoria segue, in via generale, la società dotata di personalità giuridica, ma tale regola cede quando la società sia una fictio usata per sottrarsi agli effetti delle violazioni tributarie e le condotte evasive siano riferibili alla persona fisica che l’ha utilizzata.
- Nei giudizi tributari, il ricorso per cassazione che mira a rivalutare il compendio istruttorio o a contestare un fatto storico già esaminato dal giudice di merito è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico asseritamente trascurato; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi probatori.
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