Cassazione Civile, Ordinanza n. 28986/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale l'istituto di credito aveva agito per il recupero di un saldo, ottenendo inizialmente decreto ingiuntivo; il decreto fu poi revocato dal tribunale nei confronti di alcune parti, ma il medesimo tribunale condannò due soggetti al pagamento di Euro 9.226,18 oltre accessori. La corte d'appello respinse l'impugnazione proposta contro tale decisione. In cassazione la parte ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1845, 1175 e 1375 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il CTU avrebbe erroneamente collocato la revoca dell'affidamento bancario al 1 ottobre 2006; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo un errato governo dell'onere della prova; (3) violazione delle norme in materia di prova, dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostanzialmente per contestare la quantificazione del dovuto e sollecitare una rivalutazione del fatto; (4) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., deducendo un difetto di motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria. Le resistenti hanno depositato controricorsi. La ricorrente ha poi chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ma la memoria è stata ritenuta generica e non idonea a superare le criticità evidenziate.
La decisione
La Corte di cassazione ha definito il giudizio in conformità alla proposta del consigliere relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in realtà diretto a contestare accertamenti di fatto e non la violazione di legge; ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché non era denunciato l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; ha rilevato che il secondo motivo, sotto la veste dell'art. 2697 c.c., mirava solo a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio; ha qualificato il terzo motivo come tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto e del quantum debeatur; ha considerato il quarto motivo infondato perché la motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria, pur sintetica, era comunque comprensibile per relationem rispetto alla precedente valutazione negativa sull'an della pretesa. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
definizione accelerata del giudizio
la Corte ha deciso il ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi del rito accelerato, dopo il contraddittorio sulle memorie
richiamato nel primo motivo, ma ritenuto non correttamente evocato perché la censura era in realtà di fatto
richiamato nel primo motivo senza una reale illustrazione del suo significato e della sua portata applicativa
richiamato nel primo motivo senza una reale illustrazione del suo significato e della sua portata applicativa
la sua violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
richiamato per affermare che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito
la violazione ricorre solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice
richiamato nel terzo motivo in relazione alla quantificazione del danno/credito, ma la censura è stata reputata inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione di fatto
richiamato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione del danno/credito, ma la censura è stata reputata inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione di fatto
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata comunque comprensibile
poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una censura di merito o in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite ultra vires; non basta lamentare che le prove siano state apprezzate in modo non condiviso dalla parte.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre esclusivamente quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio o l'esito della prova, la doglianza non riguarda l'art. 2697 c.c. ma, semmai, il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non è ammissibile, sotto la veste della violazione di norme sulla prova o sulla liquidazione del danno, un motivo che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e del quantum da parte della Corte di cassazione.
- La motivazione della sentenza impugnata è sufficiente quando, pur sintetica, consente di ricostruire la ratio decidendi anche per relationem rispetto alle precedenti statuizioni di merito.
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