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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto la condanna della banca alla consegna di un assegno circolare di importo pari a euro 1.307,54, emesso all'ordine della stessa ricorrente, ovvero, se il titolo fosse materialmente inesistente o estinto, al pagamento dell'equivalente numerario, oltre interessi legali dalla data della negoziazione assistita. Aveva inoltre domandato il risarcimento dei danni per la mancata cooperazione della banca alla riemissione del titolo, sostenendo di essere legittima portatrice e beneficiaria in forza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato. Il Tribunale aveva già respinto la domanda in primo grado e, in appello, aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 112, 115, 116, 547 e 553 c.p.c. e all'art. 1, comma 343, L. n. 266/2005, lamentando in sostanza un errore del giudice di merito nella valutazione della domanda e delle prove e nel mancato riconoscimento del diritto azionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che la controversia rientrasse in un orientamento già consolidato e che non vi fossero argomenti idonei a mutarlo, richiamando una precedente ordinanza del 2024 e precisando che l'ordinanza evocata dalla ricorrente riguardava una fattispecie diversa. Ha poi osservato che le censure erano inammissibili anche per difetto di specificità e per improprio richiamo alle norme processuali: quanto all'art. 112 c.p.c., non era configurabile omessa pronuncia o violazione del chiesto e pronunciato a fronte del totale rigetto della domanda; quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente non aveva dedotto l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova, ma solo una contestazione del prudente apprezzamento del giudice; quanto agli artt. 547 e 553 c.p.c. e all'art. 1, comma 343, L. n. 266/2005, il motivo era privo dell'indicazione puntuale del contenuto precettivo delle norme e del loro contrasto con la decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la dedotta utilità del giudizio di merito, collegata alla possibilità di iscrivere ipoteca, non risultava documentata come allegata nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a favore della controparte, a una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo denunciava violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non autosufficienti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è stata applicata la procedura di definizione accelerata in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria della ricorrente non ha inciso sull'esito, perché non ha superato le ragioni di inammissibilità già rilevate.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile quando la domanda venga integralmente rigettata.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o ignora il prudente apprezzamento nei casi previsti.

  • art. 547 c.p.c.

    il motivo lo evocava formalmente, ma senza svilupparne in concreto la censura.

  • art. 553 c.p.c.

    il richiamo era ritenuto inidoneo perché non accompagnato da un confronto specifico tra norma e decisione impugnata.

  • art. 1, comma 343, L. n. 266/2005

    il richiamo è stato reputato altrettanto generico e non specificamente correlato alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura sulla valutazione della prova può essere scrutinata solo nei limiti del vizio motivazionale ancora consentito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le sanzioni pecuniarie previste per la soccombenza e l'ulteriore condanna alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice rigetta integralmente la domanda: in tal caso manca l'omessa pronuncia su un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. richiede la deduzione dell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi del giudice; non basta contestare la mera valutazione comparativa del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattende la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui essa è imposta; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del giudizio di merito.
  • In cassazione, il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando il contenuto precettivo della norma invocata e il punto di contrasto; il mero elenco di disposizioni asseritamente violate non soddisfa l'onere di specificità.
  • Se il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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