Cassazione Civile, Ordinanza n. 28965/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni relativo al periodo d'imposta 2007, notificato a un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società operante nel settore edilizio, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di un procedimento penale. Il ricorrente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: a) le sanzioni tributarie avrebbero dovuto essere irrogate con l'avviso di accertamento relativo ai tributi, e non con un atto autonomo; b) l'annullamento di un precedente avviso di accertamento emesso verso la società avrebbe travolto anche il fondamento delle sanzioni a suo carico; c) la sentenza d'appello sarebbe nulla per motivazione apparente e per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., perché il giudice avrebbe respinto l'eccezione preliminare dell'Agenzia sull'ultra/extrapetizione e poi deciso nel merito; d) sarebbe stata violata l'art. 7 d.l. 269/2003, assumendo che le sanzioni dovessero gravare sulla società; e) il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'applicazione dello ius superveniens più favorevole introdotto dal d.lgs. 158/2015 nella determinazione della misura della sanzione, con invocazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte di merito aveva invece ritenuto che, nella concreta fattispecie, la società fosse sostanzialmente fittizia e che le violazioni fossero imputabili all'amministratore di fatto, beneficiario dell'illecito, escludendo l'applicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il giudice d'appello si era comunque pronunciato sulla questione preliminare e che il ricorrente non aveva interesse concreto a dolersi della pretesa omessa pronuncia. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e infondato perché, a fronte di un accertamento di fatto del giudice di merito fondato su plurimi elementi probatori, la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre, in presenza di una società ritenuta meramente fittizia e gestita nell'interesse personale dell'amministratore di fatto, è stata ribadita l'inapplicabilità della regola dell'art. 7 d.l. 269/2003. Ha infine respinto il terzo motivo per difetto di specificità: la mera allegazione dello ius superveniens più favorevole non basta, occorrendo indicare in concreto quali elementi incidano sui parametri di commisurazione della sanzione; nel caso concreto l'Agenzia aveva già dedotto una rideterminazione parziale della sanzione secondo la normativa sopravvenuta, senza che il ricorrente avesse articolato contestazioni specifiche. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
la sentenza di merito aveva ritenuto che le sanzioni dovessero essere comminate con l'avviso di accertamento relativo ai tributi; la Cassazione non accoglie tale tesi, poiché il ricorso è rigettato sui motivi prospettati
le sanzioni tributarie gravano sulla società dotata di personalità giuridica, ma tale regola non opera quando la società sia meramente fittizia o interposta e le violazioni siano riferibili all'amministratore di fatto che agisce uti dominus
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza d'appello per violazione delle regole processuali
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato dal ricorrente per sostenere la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per il motivo di violazione di legge relativo all'art. 7 d.l. 269/2003
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di nullità della sentenza e di omessa pronuncia
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla questione della determinazione della sanzione alla luce dello ius superveniens
richiamato implicitamente per escludere l'interesse del ricorrente a censurare il capo relativo alla questione preliminare
le modifiche sanzionatorie non operano automaticamente in modo generalizzato in favor rei; per ottenere la rideterminazione della sanzione occorrono specifiche allegazioni sulle concrete condizioni del caso
richiamato indirettamente nella parte dedicata al principio per cui la violazione di legge non può tradursi in una nuova valutazione del fatto accertato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
null
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, quando l'amministrazione e il giudice di merito accertano che la società sia meramente fittizia e che l'attività sia stata gestita nell'interesse personale di un amministratore di fatto, non opera la regola dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003: la sanzione può essere riferita alla persona fisica autrice effettiva delle violazioni.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste della falsa applicazione normativa, pretende in realtà una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di omessa pronuncia non è scrutinabile quando il giudice d'appello abbia comunque deciso, anche implicitamente, sulla questione preliminare prospettata dalla parte.
- Lo ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria non impone, di per sé, la cassazione della sentenza: la parte deve allegare in modo specifico gli elementi concreti del caso che incidono sui criteri di quantificazione della sanzione.
- La mera invocazione astratta di una disciplina sanzionatoria più favorevole è insufficiente se non è accompagnata dalla contestazione puntuale della concreta rideterminazione operata o dei parametri edittali applicati nel caso concreto.
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