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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28991/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento rimaste impagate, tre delle quali riferite a ruoli formati dall’Agenzia delle entrate per un debito Irpef oggetto di precedente contenzioso tributario. Il contribuente ha sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle e le ha impugnate. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; in appello la CTR ha confermato l’annullamento, ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle e, conseguentemente, maturata la prescrizione del credito. Le amministrazioni ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello con due motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe errato nella lettura delle relate di notifica e dei documenti prodotti, ignorando che alcune notifiche erano avvenute secondo le forme dell’irreperibilità relativa, che una cartella recava la data di notifica e che un’altra era stata recapitata da Poste Italiane con sottoscrizione dell’avviso da parte della convivente; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di appello avesse omesso di valutare le difese e le produzioni dell’Ufficio e dell’agente della riscossione, con motivazione apparente. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione della tardiva costituzione in primo grado e, in appello, aveva valutato i documenti ex art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; ha invece accolto il primo motivo, rilevando che parte delle doglianze investiva un travisamento del contenuto oggettivo dei documenti e parte una falsa applicazione della disciplina legale della notifica, poiché la CTR aveva omesso di confrontarsi compiutamente con la specifica modalità notificatoria adottata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, rigettando il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda con specifico riguardo alla prova e alla validità della notificazione delle cartelle di pagamento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il giudice di merito non può limitarsi a negare efficacia alle relate di notifica senza considerare puntualmente i dati documentali e la disciplina applicabile alla forma di notificazione concretamente adottata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione può riguardare l’erronea ricognizione del fatto processuale o sostanziale quando il giudice attribuisca ai documenti un contenuto diverso da quello effettivo o trascuri dati immediatamente percepibili rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della prova deve rispettare il contenuto oggettivo dei documenti; il travisamento della prova non si risolve in un mero dissenso valutativo quando il giudice legga in modo erroneo il documento o ometta di considerare elementi testuali decisivi.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la produzione documentale in primo grado deve avvenire nel termine ivi previsto, considerato perentorio e funzionale al contraddittorio; la tardiva costituzione comporta decadenza dal potere di produrre in quella sede.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    In appello nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso esaminato la motivazione non è stata ritenuta apparente perché la CTR aveva affrontato le questioni decisive.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato solo come base delle iscrizioni a ruolo da cui traevano origine alcune cartelle.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento, anche nelle forme speciali previste per l’irreperibilità relativa.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale disciplina applicabile alla notificazione degli atti tributari, inclusa la notificazione per irreperibilità relativa.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come forma di notificazione utilizzabile nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contrapposizione: nel processo tributario la produzione documentale in appello non è soggetta ai limiti stretti propri del processo civile ordinario.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al travisamento della prova, il cui rimedio istituzionale è la revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il vizio deducibile a seconda che il travisamento investa un fatto processuale o sostanziale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il filtro della doppia conforme non opera quando le decisioni di merito non si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo rispetto ai fatti principali della causa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine per la produzione documentale di primo grado previsto dall’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 è perentorio: la tardiva costituzione comporta decadenza e consente al giudice di non esaminare quelle produzioni in primo grado.
  • In appello, nel processo tributario, la produzione di documenti è ammessa ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992; tuttavia il giudice deve comunque valutare correttamente il contenuto oggettivo dei documenti prodotti.
  • Il travisamento della prova sussiste quando il giudice attribuisce al documento un contenuto materiale diverso da quello effettivo o omette di considerare dati testuali immediatamente risultanti dagli atti; tale vizio non si risolve in una mera diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando la contestazione riguarda non il contenuto materiale del documento, ma la conseguenza giuridica che il giudice ne trae, la censura investe un error juris sulla valutazione della prova e sulla disciplina applicabile alla fattispecie.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente non è fondata se la sentenza di merito mostra di aver affrontato, sia pure sinteticamente, le questioni decisive e di aver dato conto della ragione del proprio convincimento.
  • La regola della doppia conforme non preclude il ricorso per cassazione quando il secondo giudice abbia deciso con un iter logico diverso rispetto al primo, specie se il primo grado abbia omesso l’esame delle produzioni per decadenza processuale.
  • In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, il giudice deve confrontarsi con la specifica forma notificatoria adottata e con la relativa disciplina legale prima di desumere la nullità o l’inefficacia della notifica dalla sola mancanza della sottoscrizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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