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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni garanti personali, soccombenti in primo e secondo grado, volta a ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione stipulato in favore della banca. In appello la domanda è stata respinta e la corte territoriale ha ritenuto non decisivo il provvedimento della Banca d’Italia richiamato dai garanti, escludendo che esso potesse valere come prova privilegiata nel caso concreto. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di cassazione: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., sostenendo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 avrebbe imposto di dichiarare la nullità della fideiussione; con il secondo hanno lamentato omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, ritenuto assorbito; con il terzo hanno dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di primo e secondo grado. Nelle memorie è stata anche prospettata una nuova questione di nullità di una clausola del contratto per contrasto con la disciplina consumeristica, ma la Corte l’ha considerata estranea al contraddittorio e comunque non rilevabile d’ufficio per difetto degli elementi fattuali già acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha definito il giudizio in conformità alla proposta accelerata del Presidente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché i ricorrenti hanno richiamato in modo inconferente la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, che riguarda la nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, senza dire nulla sulla riferibilità di tale provvedimento alle fideiussioni specifiche o ai contratti stipulati in epoca diversa. La Corte ha precisato che, per invocare la nullità derivante dall’intesa anticoncorrenziale, devono risultare dagli atti l’esistenza del provvedimento, la natura omnibus della fideiussione, l’epoca di stipula rientrante nell’arco temporale rilevante, la corrispondenza delle clausole e la concreta incidenza della nullità sul debito garantito. Ha inoltre condiviso l’osservazione della corte di merito secondo cui il caso era stand alone e non follow on, sicché il provvedimento della Banca d’Italia non aveva efficacia di prova privilegiata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito e comunque non meritevole di diversa considerazione; il terzo è stato ritenuto inammissibile perché non chiariva in che modo la corte d’appello avesse violato l’art. 91 c.p.c., posto che gli appellanti erano risultati totalmente soccombenti. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale di censura per la dedotta violazione di legge nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.

  • art. 2 della legge n. 287/1990

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come norma sulla tutela della concorrenza posta a base della nullità delle clausole dello schema ABI.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità parziale del contratto, limitata alle clausole anticoncorrenziali.

  • art. 374 c.p.c.

    La Corte lo richiama per precisare che il vincolo delle Sezioni Unite riguarda il principio di diritto e obbliga, in caso di dissenso, la rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990

    Indicata come base della nullità delle clausole del contratto a valle che riproducono lo schema dell’intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite come parametro dell’intesa anticoncorrenziale a monte.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ricorda che l’eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione propria e non di mera difesa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per qualificare come inammissibile il primo motivo perché contrario a un principio già consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del giudizio secondo la proposta del Presidente.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte rileva che la soccombenza degli appellanti giustificava la condanna alle spese.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La nullità parziale di una fideiussione per contrasto con l’intesa anticoncorrenziale a monte non può essere affermata in astratto, ma richiede che dagli atti risultino tutti i presupposti fattuali necessari: esistenza del provvedimento dell’Autorità, natura omnibus della garanzia, periodo di stipulazione rilevante, corrispondenza delle clausole contestate allo schema sanzionato e concreta incidenza sulla pretesa creditoria.
  • Il provvedimento della Banca d’Italia relativo allo schema ABI delle fideiussioni omnibus ha efficacia di prova privilegiata solo nei limiti del suo oggetto: non può essere automaticamente esteso a fideiussioni specifiche, né a rapporti stipulati fuori dall’arco temporale oggetto dell’accertamento, rispetto ai quali occorre una prova autonoma dell’intesa anticoncorrenziale.
  • Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite è utile solo per il principio di diritto in essa enunciato; non può essere utilizzato per attribuire alla decisione un contenuto fattuale non ricavabile dal suo oggetto processuale.
  • La rilevabilità officiosa della nullità presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano già emersi nel processo nel rispetto delle preclusioni istruttorie e assertive; in difetto, non è possibile introdurre in cassazione una nuova causa di nullità fondata su elementi non acquisiti.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e la censura ex art. 91 c.p.c. è infondata quando il ricorrente non spieghi specificamente quale violazione del criterio di soccombenza sia stata commessa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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