Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intestato al ricorrente, definito dalla corte territoriale con la rideterminazione del saldo passivo al 30 settembre 2010 e con la conferma del resto della decisione di merito. Il correntista, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in appello, aveva sostanzialmente chiesto l’accertamento negativo del credito azionato dalla banca e la rideterminazione del dare-avere del conto, sostenendo che alcune rimesse non fossero solutorie ma ripristinatorie perché il conto sarebbe stato affidato; la prova dell’affidamento veniva ricavata, secondo il ricorso, da documentazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia. La banca aveva eccepito la prescrizione delle rimesse considerate solutorie. In Cassazione il ricorrente articolava sei motivi: omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente; violazione degli artt. 2697, 2938 e 2727 c.c.; violazione di norme su presunzioni, prova, trasparenza bancaria e apertura di credito; violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 127 TUB; ulteriore omesso esame di fatto decisivo; violazione di norme su prescrizione, nullità e domanda giudiziale. In sostanza, si contestava alla corte d’appello di avere ritenuto non provato l’affidamento e di avere quindi accolto l’eccezione di prescrizione della banca sulle rimesse anteriori al periodo rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. In particolare, ha ribadito che, quando la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse come solutorie, il correntista che invochi la natura ripristinatoria deve allegare e provare l’esistenza dell’affidamento e, soprattutto, il suo limite, perché solo così è possibile distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La documentazione della Centrale Rischi è stata considerata al più indiziaria e comunque non idonea, nel caso concreto, a dimostrare in modo sufficiente il limite dell’affidamento. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Le censure formulate come vizio motivazionale o violazione di legge sono state ritenute inammissibili quando, sotto la veste formale, miravano solo a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice ne altera la ripartizione; nel caso di specie è corretto porre a carico del correntista la prova dell’affidamento invocato per contrastare la prescrizione delle rimesse solutorie.
La norma sulla non rilevabilità d’ufficio della prescrizione non si applica quando l’eccezione di prescrizione sia stata ritualmente sollevata dalla banca.
L’apprezzamento del ragionamento presuntivo e della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza appartiene al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione.
La valutazione delle presunzioni semplici è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la censura in realtà contestava la valutazione delle prove, non la regola di disponibilità della prova.
Il motivo non evidenziava una violazione della regola di valutazione delle prove legali, ma mirava a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio.
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma non centrale nella ratio decidendi, perché la Corte ha deciso sulla mancanza di prova dell’affidamento e del suo limite.
La disciplina dell’apertura di credito è richiamata per il principio secondo cui l’affidamento rileva solo se dimostrato, anche quanto al relativo ammontare.
Il limite dell’apertura di credito è elemento decisivo per qualificare le rimesse come ripristinatorie e dunque per escludere la prescrizione delle stesse.
Richiamata in relazione alla forma dell’affidamento, ma la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse affermato la necessità del contratto scritto.
La censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché il giudice di merito non aveva fondato la decisione su un requisito formale di scrittura dell’affidamento.
Norma invocata dal ricorrente ma non decisiva ai fini della ratio della pronuncia.
La Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse applicato la regola dedotta dal ricorrente.
Richiamato in tema di prescrizione, ma la Corte ha ritenuto corretta l’eccezione di prescrizione della banca sulle rimesse solutorie.
Richiamato dal ricorrente sul decorso della prescrizione, senza rilievo autonomo rispetto all’accertamento dell’affidamento.
Norma richiamata dal ricorrente ma non centrale nella decisione.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza incidenza sulla ratio della decisione.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha deciso sulla base dell’onere di allegazione e prova dell’affidamento.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro generale di motivazione, ma non determinante nell’esito.
Norma richiamata dal ricorrente, non centrale rispetto alla decisione su affidamento e prescrizione.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle nullità, senza rilievo decisivo.
Richiamato dal ricorrente, ma non oggetto della ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente, senza influenza sulla soluzione della lite.
La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta accelerata formulata dal presidente.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore delle controparti e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta.
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di conto corrente bancario, se la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse qualificandole come solutorie, il correntista che invochi la natura ripristinatoria deve allegare e provare l’esistenza dell’affidamento e il relativo limite massimo, poiché solo tale dato consente di distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie.
- La prova dell’affidamento in un’apertura di credito può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni o mediante facta concludentia nei rapporti non soggetti a specifici requisiti formali, ma la prova deve comunque consentire di individuare l’ammontare dell’affidamento.
- La mera documentazione della Centrale Rischi può avere valore indiziario, ma non è di per sé sufficiente se non consente di riferire con precisione l’accordato al concreto rapporto dedotto e di stabilirne il limite rilevante.
- La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto risulti comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché valutato sfavorevolmente alla parte.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
- La regola generale dell’art. 2697 c.c. si applica anche nell’azione di accertamento negativo del credito: resta a carico di chi si afferma creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
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