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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2013, ai fini IRES e IVA, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando l'inesistenza/nullità della notifica della cartella via PEC perché l'atto sarebbe stato trasmesso in PDF, privo di attestazione di conformità e di firma digitale, richiamando il d.lgs. n. 82/2005, artt. 23 e 24. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che l'Ufficio non fosse assistito da un difensore ma da funzionari delegati e che, quindi, non potessero essere liquidati compensi professionali.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla notifica PEC della cartella, ha ritenuto infondata la censura: la cartella può essere notificata via PEC anche come copia informatica di un atto originariamente cartaceo, senza necessità che il file allegato rechi firma digitale in formato .p7m, quando la normativa consenta la trasmissione del documento informatico e sia comunque raggiunto lo scopo della notificazione. Quanto alle spese, ha affermato che nel processo tributario l'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, ridotto del 20%, anche quando l'ente impositore o l'agente della riscossione sia assistito da propri funzionari; pertanto la condanna della contribuente alle spese in favore dell'Amministrazione era corretta. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notifica della cartella di pagamento può validamente avvenire via PEC anche mediante allegazione di una copia informatica di un atto originariamente cartaceo; non è necessaria, in difetto di una specifica prescrizione normativa, la firma digitale in formato .p7m sul file allegato, se la notificazione raggiunge il suo scopo.
  • Ai fini della validità della notificazione telematica, occorre distinguere tra duplicato informatico e copia per immagine di documento analogico, entrambi idonei alla trasmissione via PEC entro il quadro normativo del CAD e del d.P.R. n. 68/2005.
  • Nel processo tributario la disciplina delle spese di lite è speciale: l'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 consente la liquidazione del compenso anche quando l'ente impositore o l'agente della riscossione si difenda tramite propri funzionari, con riduzione del 20%, sicché la condanna alle spese non è esclusa dalla mancata costituzione mediante avvocato.
  • Le censure che cumulinano vizi motivazionali e violazioni di legge devono essere articolate in modo chiaro e distinto; tuttavia, quando il motivo è sostanzialmente incentrato sulla violazione di legge, esso va scrutinato in tale prospettiva.
  • La natura speciale e autonoma del processo tributario consente soluzioni in tema di spese di lite non perfettamente sovrapponibili a quelle dei giudizi civili ordinari, purché sorrette da una chiara scelta legislativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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