Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento emesso per l'anno 2012, con cui era stato contestato, mediante accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, oltre interessi e sanzioni. Secondo l'Ufficio, la CTR aveva errato: 1) nel motivare in modo solo apparente, senza un reale percorso logico-giuridico, l'affermazione di superamento della presunzione di maggior reddito; 2) nel ritenere assolto l'onere della prova contraria sulla base della sola dimostrazione di disponibilità finanziarie in ambito familiare, senza prova sufficiente che le spese contestate fossero state effettivamente sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo tra l'altro l'inammissibilità e la tendenza dell'Agenzia a sollecitare una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, rilevando che la sentenza impugnata aveva esposto la ratio decidendi: il contribuente aveva documentato, tramite estratti conto e altra documentazione bancaria, la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti e la loro durata nel possesso, tali da superare la presunzione di maggior reddito derivante dall'accertamento sintetico. Ha inoltre affermato che la CTR si era conformata ai principi consolidati in tema di prova contraria nel redditometro, poiché il contribuente non deve dimostrare la destinazione specifica di ciascuna somma alle singole spese, ma deve provare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi o disponibilità idonei a giustificare gli esborsi. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
L'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice; grava sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore e che le disponibilità finanziarie hanno entità e durata tali da giustificare le spese contestate.
La norma viene richiamata per ribadire che, in presenza della presunzione legale derivante dal redditometro, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando il percorso argomentativo è talmente carente da impedire il controllo sulla logicità della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono le norme invocate a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e del contraddittorio regolarmente costituito.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, superato dalla decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la prova dell'Ufficio si esaurisce nella dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva; il contribuente deve fornire prova contraria documentale idonea a dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
- La prova contraria del contribuente non è tipizzata, ma deve riguardare non solo l'esistenza di ulteriori risorse finanziarie, bensì anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere plausibile che siano state effettivamente disponibili al momento delle spese contestate.
- Ai fini del superamento della presunzione redditometrica, non è necessario provare in modo analitico la specifica destinazione di ciascuna somma a ciascuna spesa, ma occorre dimostrare circostanze oggettive e documentate che colleghino le disponibilità non imponibili o già possedute agli esborsi contestati.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non ricorre tale vizio se la sentenza esplicita, sia pure sinteticamente, gli elementi documentali e logico-giuridici posti a base della decisione.
- Gli estratti conto bancari e la documentazione finanziaria possono costituire prova idonea della durata del possesso e della disponibilità delle somme, quando consentano di ricostruire la sequenza temporale dei movimenti e non un mero transito delle somme.
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