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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19211/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento di un atto di intimazione di pagamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso per Irpef, addizionale comunale e regionale, interessi e sanzioni, dopo un avviso di accertamento divenuto definitivo. L'Ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario del contribuente contro l'intimazione, perché quest'ultima era stata impugnata non per vizi propri ma per contestazioni attinenti all'avviso di accertamento presupposto, ormai definitivo per passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'atto impositivo. La Corte, però, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione: dalla documentazione non risultava prodotta la prova del perfezionamento della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c., mancando l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per mancato perfezionamento/prova della notificazione del ricorso per cassazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In assenza dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, non era dimostrato che l'atto fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il contribuente è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa occorrono deposito del plico in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dall'Agenzia a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di intimazione per questioni riferibili al presupposto avviso di accertamento.

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    È invocato dall'Agenzia nel medesimo contesto della definitività dell'atto presupposto e della dedotta inammissibilità del ricorso originario.

  • sentenza Corte cost. n. 3/2010

    Si richiama per affermare la distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento non può prescindere dalla produzione dell'avviso di ricevimento o dell'atto di compiuta giacenza della raccomandata informativa, poiché esso integra la relazione di notifica e consente di verificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata quando la notificazione dell'atto introduttivo non risulti perfezionata secondo le forme prescritte, anche se la parte intimata non si costituisce.
  • Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. rileva la distinzione, affermata dalla Corte costituzionale, tra perfezionamento nei confronti del notificante e perfezionamento nei confronti del destinatario.
  • Quando l'impugnazione investe un atto della riscossione ma si fonda su censure relative all'atto presupposto, la questione della sua ammissibilità dipende dal rapporto tra atto presupposto e atto successivo; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato per il rilievo assorbente dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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