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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19210/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa al recupero di un credito IVA indicato nella dichiarazione per il 2008. Secondo l'Ufficio, il credito riportato proveniva da una dichiarazione precedente da considerarsi omessa perché tardivamente presentata; perciò la cartella, emessa in esito a controllo automatizzato/cartolare, sarebbe stata legittima sulla base della giurisprudenza di legittimità che consente il recupero dell'IVA detratta nell'anno successivo anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, salvo prova contraria del contribuente. Il ricorso era affidato a un solo motivo, formulato come violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica: il primo tentativo di notificazione, eseguito tempestivamente, era andato a vuoto per irreperibilità dei destinatari; l'Ufficio aveva poi riattivato la notificazione con un secondo invio. Però la Corte ha escluso la tempestività della riattivazione e, soprattutto, ha ritenuto non dimostrato che l'esito negativo del primo tentativo non fosse imputabile al notificante, poiché lo stesso ricorso indicava un errore materiale nell'indirizzo riportato. In assenza di prova di circostanze eccezionali idonee a giustificare la dilazione, la notifica è stata considerata tardiva oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione non potesse beneficiare degli effetti della prima attivazione del procedimento notificatorio, perché il mancato esito positivo era dipeso da un errore materiale imputabile al notificante e non erano state provate circostanze eccezionali. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali. È stato inoltre precisato che, essendo la parte soccombente un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Consente il controllo automatizzato e l'emissione della cartella di pagamento; la Corte lo richiama solo come norma invocata nel motivo, non decidendo nel merito della sua applicazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno del controllo cartolare; non è oggetto di accoglimento perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività della notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto come violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola il procedimento camerale in base al quale è stata trattata la causa.

  • art. 17352 del 2009, Sez. U. Cass.

    Richiamata per il principio secondo cui, se la notifica non si conclude per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio e l'effetto si collega alla data iniziale di attivazione, entro un termine ragionevole.

  • art. 14594 del 2016, Sez. U. Cass.

    Ha precisato che la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro la metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.

  • art. 325 c.p.c.

    Utilizzato come parametro temporale per definire il limite ragionevole di riattivazione della notifica, pari alla metà dei relativi termini.

  • art. 330 c.p.c.

    Disciplina il luogo di notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Fondamento dell'ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine oltre il quale la notificazione del ricorso è stata considerata tardiva, con conseguente inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale tempestivamente avviata non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e con diligenza, per conservare gli effetti della prima richiesta.
  • Il termine ragionevole per la riattivazione della notificazione, in via ordinaria, è pari alla metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.; il superamento di tale limite è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • L'onere di provare che l'esito negativo della prima notificazione non sia imputabile alla parte richiedente grava sul notificante; se lo stesso ricorso rivela un errore materiale nell'indicazione dell'indirizzo, manca la prova richiesta.
  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notificazione segue l'art. 330 c.p.c., ma opera l'ultrattività delle indicazioni di residenza/sede e del domicilio eletto rese nel primo grado quando la parte non abbia fornito diversa indicazione in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica preclude l'esame del motivo di merito, anche se esso investa questioni di diritto tributario sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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