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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza di merito che aveva confermato il recupero/imposizione negando il riconoscimento del regime agevolativo riservato alle società sportive dilettantistiche. La fattispecie concreta, per come descritta dalla Corte, riguardava una struttura organizzata nella gestione di palestre, con numeri, fatturato e impianti tali da far ritenere fittizia la veste dilettantistica e sostanzialmente commerciale l'attività. Con tre motivi la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 90 L. 289/2002, dell'art. 148, terzo comma, TUIR, dell'art. 4, comma 4, d.P.R. 633/1972 e degli artt. 67, lett. m), e 69 TUIR, sostenendo che non fossero stati applicati correttamente i requisiti delle associazioni/società sportive dilettantistiche; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita pronuncia ultra petita, perché la CTR aveva menzionato anche una presunta divisione di utili, mentre gli atti impositivi facevano riferimento alla natura commerciale; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 90 L. 289/2002, perché la CTR aveva parlato di attività svolta con le modalità proprie di un operatore di mercato, mentre gli atti impositivi richiamavano soltanto la natura commerciale della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non cogliente la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata si fondava sul carattere ritenuto assolutamente fittizio della società e sulla sua inserzione in un meccanismo gestionale di palestre incompatibile con la natura dilettantistica; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il riferimento alle asserite divisioni di utili non costituiva ratio decidendi ma semplice argomentazione non decisiva; il terzo motivo è stato respinto in quanto mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per censurare la sola ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, che restano affidate al giudice di merito; il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta.

  • art. 90 L. 289/2002

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere il regime agevolativo delle società sportive dilettantistiche; la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio basata sulla fittizietà della struttura sociale.

  • art. 148, terzo comma, TUIR

    Richiamato quale parametro per l'applicazione del regime agevolativo; la censura è giudicata inammissibile perché non incide sulla motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IVA delle attività non commerciali; la Corte non entra nel merito perché il motivo non supera il difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 67, lett. m), TUIR

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle agevolazioni fiscali invocate.

  • art. 69 TUIR

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle agevolazioni fiscali invocate.

  • art. 112 c.p.c.

    È esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il passaggio motivazionale contestato non integra la ratio decidendi della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Norma invocata in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ravvisa una violazione utile a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di violazione di legge ricorre solo quando la sentenza abbia errato nell'individuare o interpretare la norma astratta; se la censura investe la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, il rimedio non è la violazione di legge ma, nei limiti consentiti, il vizio motivazionale.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: le doglianze che attaccano affermazioni non decisive, o che non incidono sulla motivazione portante, sono inammissibili.
  • Il giudice di merito ha il potere esclusivo di selezionare le prove ritenute più attendibili e di trarne il proprio convincimento; non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti.
  • La contestazione di una pretesa ultra petita non è fondata quando il passaggio censurato ha funzione meramente argomentativa e non amplia la decisione oltre i limiti del devoluto.
  • La qualifica di ente/società sportiva dilettantistica richiede una concreta coerenza tra forma giuridica e modalità di svolgimento dell'attività; ove il giudice di merito accerti una struttura fittizia e sostanzialmente commerciale, la censura di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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