Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta, perché riferiti a fatture emesse da una ditta terza in relazione a operazioni considerate inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'atto ottenendo in primo grado un accoglimento parziale; l'appello dell'Ufficio era stato inizialmente dichiarato inammissibile per un vizio di deposito della prova di spedizione, ma la CTR ha poi revocato tale decisione e ha accolto nel merito l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduce: 1) nullità della sentenza per avere la CTR accolto la revocazione valorizzando un'attestazione postuma della segreteria come prova della tempestiva produzione della distinta di spedizione, senza che tale documento risultasse ritualmente entrato nel processo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico del contribuente la prova dell'effettività delle operazioni fatturate, senza indicare gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio e senza considerare la sentenza penale assolutoria prodotta in causa.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la revocazione della sentenza d'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché l'attestazione della segreteria della CTR faceva fede fino a querela di falso circa l'avvenuto deposito della distinta di spedizione contestualmente all'appello. Accoglie invece il secondo motivo: la CTR ha erroneamente applicato le regole sull'onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, perché non ha indicato gli elementi presuntivi posti a base della ripresa fiscale e ha fatto gravare direttamente sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni. La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la revocazione è utilizzabile per rimuovere l'errore di fatto percettivo relativo all'erronea supposizione dell'assenza di un documento processuale in realtà depositato
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
il deposito dell'atto e della relativa prova di spedizione deve avvenire nei modi previsti dal processo tributario
richiama l'applicazione delle regole sul deposito dell'appello e dei relativi allegati nel processo tributario
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità processuale
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità processuale
invocato in tema di valutazione delle prove e del materiale processuale
art. 24 Cost.
invocato come parametro di difesa e contraddittorio
art. 111 Cost.
invocato come parametro di giusto processo e motivazione
regola sull'onere della prova: in tema di fatture per operazioni inesistenti l'Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione, poi il contribuente deve provare la fonte legittima del costo o della detrazione
le passività inesistenti nelle imposte dirette possono essere desunte anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
l'inesistenza o falsità delle operazioni ai fini IVA può essere desunta anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
richiamati per la prova presuntiva e il successivo onere della prova contraria
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova dell'avvenuto deposito di un atto o di un allegato può essere desunta da certificazione o attestazione della segreteria del giudice, la quale fa fede fino a querela di falso.
- In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima allegare e provare, anche per presunzioni, gli elementi che rendono plausibile l'inesistenza delle operazioni fatturate.
- Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto tale onere, il contribuente è tenuto a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità del costo o della detrazione.
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando la contestazione riguarda una fatturazione fittizia.
- Nel giudizio tributario la valutazione delle risultanze del processo penale è autonoma e non vincola il giudice tributario, pur potendo essere liberamente apprezzata come elemento di prova.
Come è indicizzato
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