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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione aveva contestato alla società l'indebita detrazione dell'imposta in relazione a fatture emesse da società ritenute fittizie, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello della società, aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato che la contribuente sapesse o dovesse sapere della frode. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova e nell'apprezzamento della buona fede del cessionario nelle operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che la buona fede spettava di essere provata dal contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, o la sua conoscibilità secondo ordinaria diligenza, circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver agito con la massima diligenza esigibile e senza consapevolezza della frode. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che la CTR aveva correttamente valutato gli elementi disponibili e aveva motivato sul fatto che l'Ufficio non aveva dimostrato la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società. Ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché la società era rimasta intimata. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 19, 21, 26 e 54 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati per sostenere che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, il diritto alla detrazione richiede la prova della buona fede del cessionario secondo il corretto riparto dell'onere probatorio.

  • artt. 2727 e 2697 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni e riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che la censura è infondata perché non si tratta di errata attribuzione del carico probatorio, ma di contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte rileva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a far emergere indici anomali dell'operazione o del fornitore.
  • Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria di avere agito con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e senza consapevolezza della frode; non sono di per sé decisive la regolarità formale delle scritture, la tracciabilità dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, una censura sull'insufficienza della prova deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali e documentali trascurati dal giudice di merito; una doglianza generica o priva della trascrizione degli atti rilevanti non consente di superare la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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