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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12614/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione contro una cartella esattoriale notificata per il recupero di spese di giustizia derivanti da un procedimento penale, per un importo di euro 40.101,53 oltre accessori. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo maturata la decadenza; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In cassazione la parte soccombente ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di integrità del contraddittorio, perché l'appello sarebbe stato notificato ad AdER a un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri e senza evocare la struttura territoriale competente; 2) vizio di motivazione sulla tesi secondo cui il rinvio dell'art. 223 d.P.R. n. 115/2002 all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 dovrebbe riferirsi al testo vigente all'entrata in vigore della prima norma, con conseguente illogicità dell'affermazione per cui non opererebbe la decadenza; 3) violazione di legge sugli stessi articoli, per la mancata applicazione della decadenza; 4) violazione dell'art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 49 d.P.R. n. 602/1973, perché l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla definitività del provvedimento penale; 5) violazione degli artt. 167-198 c.p. per non avere considerato che il reato sarebbe stato estinto e che la condanna alle spese avrebbe natura di sanzione accessoria; 6) omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla medesima questione; 7) nullità della cartella per difetto di motivazione, oltre a violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 24 Cost. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro e il settimo motivo: ha ritenuto valida la notifica dell'appello, ha escluso l'applicabilità della decadenza propria della riscossione tributaria alle spese penali di giustizia e ha affermato che il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 227-ter non è perentorio. Ha inoltre ritenuto che la cartella fosse sufficientemente motivata per relationem, non essendo necessario allegare atti prodromici. Quanto ai motivi quinto e sesto, la Corte ha rilevato che la deduzione dell'estinzione del reato e della conseguente incidenza sulla condanna alle spese investe la reale portata della statuizione penale e appartiene quindi alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, non del giudice civile; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, e in parte qua anche quella di primo grado, perché la domanda non poteva essere proposta dinanzi al giudice civile. Il ricorso è stato rigettato nel resto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto una decisione mista: ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, e in parte qua anche la sentenza di primo grado, limitatamente alle questioni sollevate con il quinto e il sesto motivo, perché tali censure erano devolvibili esclusivamente al giudice dell'esecuzione penale e non al giudice civile. Per tutte le altre doglianze ha rigettato il ricorso, confermando nel complesso la legittimità della cartella sul piano della notifica, dell'assenza di decadenza e della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti degli intimati rimasti contumaci in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la decisione in adunanza camerale con deposito dell'ordinanza entro il termine riservato dal collegio.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte esamina i motivi anche sotto il profilo della loro effettiva riconducibilità alle violazioni dedotte.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale è escluso quando la sentenza contiene una motivazione ampia e superiore al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente perché non meramente apparente.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve contenere, in quanto possibile, le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c.; non è necessario replicare pedissequamente la struttura del ricorso se si controdeduce specificamente alle censure.

  • art. 366 c.p.c.

    richiede un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire il controllo di ammissibilità e decisività delle censure.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    individua i pubblici elenchi dai quali ricavare gli indirizzi PEC per le notificazioni civili, penali, amministrative e contabili.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    per le notificazioni verso le pubbliche amministrazioni consente, dal 17.7.2020, l'uso di ulteriori elenchi in caso di mancanza dell'indirizzo nei registri previsti dal comma 1.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la non iscrizione dell'indirizzo PEC nel registro pertinente grava sulla parte che eccepisce l'irregolarità della notifica.

  • art. 223 d.P.R. n. 115/2002

    il rinvio all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 è interpretato come rinvio recettizio o fisso al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma, non alle modifiche successive.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    prevede il termine di un mese per l'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia, ma tale termine non è qualificato come perentorio e non opera come decadenza.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    rinvia al solo contenuto della cartella di pagamento di cui all'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    nel sistema delle spese di giustizia penali non si applica come disciplina generale della decadenza tributaria; rileva soltanto come rinvio al modello e al contenuto della cartella, non come termine decadenziale.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'applicazione della decadenza nella riscossione delle spese penali di giustizia.

  • art. 167 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del reato, ma la relativa questione è stata ritenuta devolvibile al giudice penale dell'esecuzione.

  • artt. 167-198 c.p.

    la Corte non ne applica la disciplina alla regolazione delle spese di giustizia in sede civile; la questione sull'estinzione del reato incide sul titolo penale e va trattata in sede penale.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come omessa pronuncia, ma la Corte ha risolto la questione in termini di difetto di giurisdizione/cognizione del giudice civile rispetto al thema devoluto al giudice penale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato per la motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata per relationem.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela del diritto di difesa nella riscossione tributaria, ma esclude la trasposizione di quella disciplina alle spese penali.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con la pretesa nullità della cartella; non viene accolto.

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta davanti al giudice civile.

  • art. 617 c.p.c.

    la contestazione sulla nullità della cartella per difetto di motivazione è ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 618 c.p.c.

    il giudizio sull'opposizione agli atti esecutivi si svolge in unico grado di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel raccordo con la giurisprudenza penale in tema di opposizione del condannato che contesti l'errata quantificazione delle spese.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controricorso è sufficientemente specifico quando prende posizione in modo puntuale sulle censure del ricorso; non è necessario che riproduca integralmente la struttura del ricorso né che contenga una autonoma esposizione dei fatti se non viene proposta impugnazione incidentale.
  • In tema di notificazioni a mezzo PEC, la rigidità formale riguarda in modo particolare l'individuazione dell'indirizzo del destinatario; la contestazione sulla validità dell'indirizzo utilizzato deve essere provata dalla parte che la solleva, con documentazione tratta dal registro effettivamente rilevante nel caso concreto.
  • Il rinvio contenuto in una norma speciale a una disposizione generale può essere interpretato come rinvio recettizio quando il sistema e la ratio dell'istituto mostrano che il legislatore ha inteso recepire quel testo in una determinata versione, senza assoggettarlo alle successive modifiche.
  • La disciplina della decadenza prevista per la riscossione delle entrate tributarie non è automaticamente estensibile alla riscossione di crediti diversi, come le spese di giustizia penali, ove il testo normativo non contenga una chiara previsione in tal senso.
  • Quando una norma prevede un termine per compiere un'attività di iscrizione a ruolo o di riscossione ma non lo qualifica espressamente come perentorio, e il sistema non è funzionalmente costruito sulla decadenza, la tempestività va apprezzata alla luce della prescrizione e non della decadenza.
  • Nelle controversie sulla riscossione delle spese di giustizia penali, sono devolute al giudice civile solo le questioni di mero calcolo o di concreta quantificazione; se invece si contesta la portata della statuizione penale o il suo stesso perimetro, la cognizione appartiene al giudice dell'esecuzione penale.
  • La cartella di pagamento relativa a spese di giustizia può essere motivata per relationem, purché contenga elementi idonei a individuare il credito e a consentire al destinatario di difendersi; non è necessario allegare gli atti presupposti quando essi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario.
  • Le questioni sulla solidarietà tra coimputati e sulla definizione del perimetro della condanna alle spese penali non vanno risolte dal giudice civile dell'opposizione alla cartella, ma nel procedimento davanti al giudice penale competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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