Cassazione Civile, Ordinanza n. 34557/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo al 2012, emesso per il recupero della quota del 50% dell'imposta su un immobile adibito a piscina privata aperta al pubblico con bar, ristorazione e campi sportivi, accatastato in categoria D/6. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello del Comune. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: primo, denunciava la violazione delle norme sull'imponibile catastale e sull'utilizzabilità della nuova rendita ai fini fiscali, sostenendo che la rendita notificata prima del nuovo avviso dovesse applicarsi anche all'annualità 2012, considerata ancora "sospesa"; secondo, lamentava la violazione del giudicato, assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato una precedente sentenza della CTP di Pavia resa su avvisi diversi e relativi ad annualità differenti. La Corte rileva però che la sentenza impugnata si fondava anche su una ratio autonoma: la rendita catastale definita in sede amministrativa aveva efficacia solo dall'8 agosto 2016, quindi non poteva comunque incidere sull'anno 2012; tale ratio non era stata specificamente censurata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha osservato che i motivi non si confrontavano con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè l'efficacia della nuova rendita catastale solo dall'8 agosto 2016, e dunque difettavano di specificità e di riferibilità alla decisione. Ha inoltre escluso che la precedente sentenza della CTP di Pavia producesse giudicato nel presente giudizio, poiché riguardava avvisi diversi e annualità diverse (2010-2011). Il Comune è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI/IMU per gli immobili catastali è collegata alla rendita catastale; nel caso concreto il Comune sosteneva la rilevanza della rendita notificata prima dell'avviso, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
art. 1, commi 336-337, L. 31 dicembre 2004, n. 311
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'aggiornamento catastale e sull'utilizzabilità della nuova rendita ai fini impositivi.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato dal ricorrente come norma sul potere di accertamento degli enti impositori nei termini di legge.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato in relazione all'efficacia della nuova rendita catastale per le annualità ancora accertabili o liquidabili; la Corte ribadisce il principio secondo cui la nuova rendita può operare per annualità "sospese", ma rileva che ciò non basta a superare l'inammissibilità del ricorso.
Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte esclude che la precedente sentenza potesse vincolare il presente giudizio perché riferita ad avvisi e annualità diverse.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale; la Corte esclude la sua operatività rispetto a una decisione non riferibile al medesimo oggetto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi non si correlano in modo specifico e completo alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per il deposito delle memorie.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per le modalità della camera di consiglio da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola ragione sufficiente a sorreggere la decisione rende superflua ogni altra doglianza.
- L'efficacia di una nuova rendita catastale può rilevare per le annualità ancora accertabili, ma ciò non elimina il potere dell'amministrazione di emettere un nuovo avviso entro i termini di decadenza; tuttavia, nel giudizio di legittimità, tale principio deve essere specificamente rapportato alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudicato formatosi su avvisi di accertamento riferiti a specifiche annualità e a specifici atti non si estende automaticamente ad avvisi diversi, anche se relativi allo stesso rapporto tributario o al medesimo bene, quando mutino oggetto, periodo d'imposta o presupposto dell'atto.
- Per superare una declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., il ricorrente deve indicare puntualmente perché la motivazione della sentenza sia erronea rispetto a ciascuna ratio decisoria effettivamente posta a fondamento del provvedimento impugnato.
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