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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo che la Regione e l'istituto di credito avessero ritardato l'erogazione di più tranches di un finanziamento concesso ai sensi della legge regionale Sardegna n. 1/2002 per l'avvio di un mobilificio. In particolare, sosteneva che il ritardo nelle erogazioni del contributo in conto capitale e del contributo in conto gestione avesse rallentato i lavori, costringendola a reperire finanziamenti alternativi e rendendo inutile l'investimento, fino alla rinuncia al programma. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1/2002, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il danno risarcibile per il ritardo nella prima, seconda e terza tranche del contributo in conto capitale; 2) violazione dell'art. 12 c.c. e dell'art. 7, comma 6, della medesima legge regionale, sostenendo che il contributo in conto gestione dovesse essere concesso sulla base della sola dichiarazione di inizio attività e non della prova dell'effettivo avvio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sulla domanda relativa all'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato e il terzo infondato, osservando tra l'altro che il diritto alla prima quota del contributo in conto capitale sorgeva solo con il decreto di concessione, che il contributo di gestione presupponeva l'effettivo inizio dell'attività e che la censura sull'assorbimento della domanda sulla fideiussione era stata formulata in modo non corretto, poiché l'assorbimento non integra omessa pronuncia.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della Regione e della banca per il ritardo nell'erogazione del finanziamento, ritenendo: inammissibili le censure sul contributo in conto capitale per difetto di autosufficienza e perché dirette a contestare l'interpretazione delle norme e accertamenti di fatto già compiuti; infondata la doglianza sul contributo in conto gestione, essendo necessario l'effettivo avvio dell'attività e non bastando una mera dichiarazione di intenti; infondata anche la doglianza sull'omessa pronuncia, poiché la domanda sulla fideiussione era stata dichiarata assorbita e l'assorbimento non equivale a totale mancanza di decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per omessa pronuncia, ma la Corte ribadisce che le censure devono essere specifiche e correttamente articolate.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia deciso implicitamente o abbia dichiarato assorbita la domanda; in tal caso non vi è totale mancanza di decisione.

  • art. 8, legge Regione Autonoma della Sardegna n. 1/2002

    comma 1, lettere a), b) e c)

    la prima quota del contributo in conto capitale nasce con il decreto di concessione; le quote successive sono subordinate alle verifiche previste dalla norma e al completamento dell'investimento.

  • art. 9, legge Regione Autonoma della Sardegna n. 1/2002

    i termini istruttori richiamati dalla ricorrente non sono stati ritenuti idonei, nel caso concreto, a fondare il diritto al risarcimento per ritardo nella prima tranche, anche perché la censura non era adeguatamente autosufficiente e mancava la specifica riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 7, legge Regione Autonoma della Sardegna n. 1/2002

    l'anticipazione delle spese di gestione richiede l'effettivo inizio dell'attività; non è sufficiente una mera dichiarazione di intenti o di inizio attività priva di riscontro fattuale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    viene evocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale della norma regionale, ma la Corte ribadisce che la norma va letta anche secondo la sua ratio complessiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato quale rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione, la deduzione di errori relativi alla valutazione degli atti o alla ricostruzione del fatto è inammissibile se non è rispettato l'onere di autosufficienza, mediante precisa indicazione e riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti processuali su cui la censura si fonda.
  • Quando una norma prevede l'erogazione di un contributo pubblico in più tranches, il diritto alla singola quota va verificato in base ai presupposti testuali della disposizione e alla sequenza procedimentale prevista; non ogni ritardo amministrativo è automaticamente fonte di responsabilità risarcitoria.
  • L'interpretazione letterale di una disposizione non può essere isolata dal suo contesto sistematico e dalla ratio complessiva dell'intervento normativo, specie quando si tratti di contributi finalizzati a sostenere spese di gestione già effettivamente sostenute o un'attività imprenditoriale già avviata.
  • Per ottenere un'anticipazione collegata alle spese di gestione di un'iniziativa imprenditoriale, non basta una dichiarazione formale di avvio o di intenti: occorre la prova dell'effettivo inizio dell'attività, se tale requisito emerge dalla struttura e dalla finalità della disciplina agevolativa.
  • La dichiarazione di assorbimento di una domanda o di un motivo non integra, di regola, omessa pronuncia: il vizio sussiste solo se manchi del tutto una decisione, anche implicita, sulla domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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