Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasceva da una domanda proposta da due soggetti, poi proseguita dal solo ricorrente quale erede di una delle attrici decedute, per ottenere: l'accertamento dell'inesistenza o nullità di una successione e di successive attribuzioni ereditarie relative a un immobile; l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'appartamento e delle pertinenze, o in subordine di una quota; la declaratoria di inesistenza o nullità del conferimento del bene in un fondo patrimoniale. La censura centrale ruotava attorno all'identificazione del de cuius indicato negli atti come soggetto diverso di una sola lettera nel cognome: il ricorrente sosteneva che i certificati di stato civile e anagrafe provassero il nome corretto e che l'indicazione diversa negli atti notarili fosse inesatta; invocava la nullità della compravendita notarile e il necessario contraddittorio con i venditori o loro eredi; deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi circa la data di inizio del possesso e la documentazione probatoria del medesimo. I motivi di ricorso denunciavano: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove documentali e per avere la Corte d'appello ritenuto un errore di battitura nei certificati; violazione di norme sostanziali e processuali sulla validità del contratto e del rogito notarile, con richiesta di nullità e integrazione del contraddittorio; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo in tema di possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti e, comunque, l'inammissibile riproposizione di una diversa lettura del merito e delle prove documentali, senza osservare i requisiti di specificità e localizzazione degli atti richiamati. Ha inoltre affermato che i motivi ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulati in modo non consentito, perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciavano un vero error in iudicando nei limiti ammessi dalla giurisprudenza. Quanto al punto centrale sull'errore nel cognome del soggetto indicato nell'atto notarile, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore materiale del notaio in una indicazione accessoria non incide sulla validità ed efficacia del negozio quando non vi sia incertezza sull'identità della persona fisica; in tale evenienza sono esperibili mezzi di prova per dimostrare l'errore materiale, senza necessità di querela di falso, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva già correttamente applicato tale principio. La doglianza è stata anche ricondotta, per il suo contenuto, a un vizio revocatorio non deducibile in cassazione con il mezzo utilizzato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 6
il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti e, quando si richiamano documenti o atti, deve indicarne specificamente la collocazione e il contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o non contestate, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione il semplice diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 360-bis
i motivi devono essere sussumibili correttamente nei vizi denunciabili; non è ammesso usare il ricorso per una rivalutazione del merito o per far valere un vizio non configurabile
art. 395 c.p.c.
la doglianza che mira a correggere una erronea percezione del contenuto di documenti può integrare, semmai, un vizio revocatorio e non un motivo di cassazione
art. 1325 c.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa nullità del contratto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito
art. 1418 c.c.
richiamato nel motivo sulla nullità, ma non accoglimento poiché l'errore materiale sulle generalità non incide automaticamente sulla validità del negozio
art. 6 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di identificazione della persona, senza che la Corte vi fondi un diverso esito
art. 75 c.p.c.
richiamato nel motivo concernente la capacità/processuale e il contraddittorio, senza effetti sull'esito
art. 28 L. 16 febbraio 1913, n. 89
richiamato in relazione alla funzione notarile e al valore dell'atto pubblico
art. 47 L. 16 febbraio 1913, n. 89
richiamato in relazione all'atto notarile e alla sua efficacia probatoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare i motivi in una nuova valutazione del merito e delle prove: il ricorrente deve censurare specifici errori di diritto o vizi processuali, non limitarsi a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi rigorosi: non basta lamentare che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre, perché tale attività rientra nel prudente apprezzamento del merito.
- Quando un atto pubblico o notarile contiene un errore materiale nelle generalità di una parte, l'errore non incide necessariamente sulla validità del negozio se l'identità della persona fisica è comunque certa; in tal caso l'errore può essere fatto valere con prova ordinaria, senza necessità di querela di falso, se non si contesta la fede privilegiata del documento nella sua efficacia probatoria.
- Il ricorso per cassazione che richiami documenti o atti processuali deve riportarne con precisione il contenuto rilevante e la collocazione processuale; la mera elencazione o il richiamo apodittico degli atti comporta inammissibilità.
- Una censura che in sostanza denunci un'erronea percezione del contenuto di documenti può integrare un vizio revocatorio, non un motivo di legittimità, quando non si traduca in un vero errore di diritto o in un'omessa motivazione nei limiti consentiti.
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