Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel 2010 la curatela di un fallimento propose azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace un atto di cessione di contratto e di alienazione di immobili stipulato nel 2007 tra la propria debitrice e una società terza. Nel corso del primo grado intervenne la curatela del fallimento della debitrice convenuta, dichiarando di subentrare nell'azione e di farla propria nell'interesse della massa. Il tribunale dichiarò improseguibile la domanda originaria della prima curatela e accolse quella della curatela subentrante. La corte d'appello rigettò l'impugnazione della curatela originaria. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: 1) dedusse l'illegittimità del subentro della curatela del debitore fallito nella revocatoria, sostenendo che l'azione ex art. 66 l.fall. fosse riservata in via esclusiva alla curatela attrice e che il fallimento sopravvenuto del debitore non potesse incidere sul diritto quesito e sulla prosecuzione del giudizio; 2) denunciò omessa pronuncia sulla prescrizione/decadenza dell'azione di subentro, assumendo decorso il termine quinquennale; 3) censurò l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di primo grado tra la curatela attrice originaria e la controparte terza; 4) contestò la mancata compensazione delle spese di appello liquidate in favore della curatela subentrata, invocando le incertezze giurisprudenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo. Ha affermato che, quando l'azione revocatoria ex art. 66 l.fall. è promossa dalla curatela di un fallimento contro un atto compiuto da un debitore del fallito, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di tale debitore non incide di per sé sulla prosecuzione del processo; tuttavia, se la curatela del convenuto fallito subentra nell'azione nell'interesse della propria massa, viene meno la legittimazione e l'interesse ad agire della curatela originaria, e la domanda diviene improcedibile, essendo la tutela del creditore/fallimento attore soddisfacibile solo per equivalente mediante insinuazione al passivo del fallimento del debitore. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito sul mancato rilievo della prescrizione/decadenza e infondato il motivo sulle spese di appello. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato assorbita la censura contro la compensazione delle spese del primo grado tra la curatela originaria e la terza convenuta, incorrendo in omessa pronuncia. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
attribuisce al curatore la legittimazione ad esperire la revocatoria ordinaria nell'interesse della massa; se la curatela del convenuto fallito subentra, la domanda originaria diviene improcedibile per difetto di legittimazione e interesse dell'attore iniziale.
regola l'azione revocatoria ordinaria, volta a rendere inefficaci gli atti di disposizione pregiudizievoli alla garanzia patrimoniale del creditore.
la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla data dell'atto impugnato.
la Corte esclude la sua operatività nel caso di azione ex art. 66 l.fall. che non nasce con il fallimento, ma è un'azione di diritto comune esercitata dal curatore.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte nega che la questione del subentro sia regolata nei termini prospettati dalla parte.
richiamato nel motivo, ma non applicato come fondamento per escludere il subentro della curatela del fallito convenuto.
richiamato nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata.
richiamato nel motivo, in tema di concorso e soddisfazione dei creditori secondo le regole concorsuali.
richiamato nel motivo; la Corte ricorda che la tutela della curatela attrice si realizza mediante insinuazione al passivo del fallimento del debitore.
richiamato nel motivo sull'ammissibilità del subentro e sulla legittimazione processuale.
richiamato nei motivi in relazione alle domande e alle eccezioni processuali.
richiamato per la denuncia di omessa pronuncia; la Corte lo applica invece al motivo accolto, ravvisando omessa pronuncia sulla questione spese.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla tardività dell'eccezione di prescrizione/decadenza.
richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione accolta dalla Corte.
richiamato nel primo motivo, in relazione alla trascrizione della domanda e agli effetti opponibili, ma non in modo dirimente nella soluzione finale.
la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, salvo valutazioni discrezionali di compensazione nei limiti consentiti.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Corte sindaca solo che non siano poste a carico della parte vittoriosa.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria mira a conservare la garanzia patrimoniale del creditore, non a travolgere l'atto dispositivo: l'effetto è di inopponibilità relativa e non di caducazione dell'atto nei confronti di tutti.
- Quando la revocatoria è esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall., la legittimazione è speciale e opera nell'interesse della massa; se la curatela del convenuto fallito subentra nel giudizio, la domanda originaria diventa improcedibile per difetto sopravvenuto di legittimazione e interesse dell'attore iniziale.
- Nel caso di fallimento sopravvenuto del debitore convenuto in revocatoria, la tutela del creditore/fallimento attore si sposta sul piano concorsuale e può essere soddisfatta solo per equivalente mediante insinuazione al passivo del fallimento del debitore.
- La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data dell'atto impugnato; l'interruzione compiuta dal soggetto legittimato giova alla massa quando la legittimazione è esercitata dal curatore in subentro.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello autonomo e decisivo integra error in procedendo denunciabile in cassazione; non basta dichiararne l'assorbimento se la questione non è realmente assorbita.
- In tema di spese processuali, la compensazione è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
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