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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due avvocati nei confronti di una società per il pagamento di compensi professionali relativi all'assistenza prestata in una precedente lite della società contro una controparte venditrice di un macchinario viziato. La società ha proposto opposizione al decreto, negando di essere debitrice e chiedendone la revoca; in via riconvenzionale ha domandato il risarcimento dei danni per responsabilità professionale degli avvocati, assumendo che questi avessero violato il dovere di diligenza in più fasi della vicenda: nella fase cautelare, con sei istanze di sequestro conservativo gestite in modo negligente; nella fase esecutiva, con ritardo nella notificazione del titolo e del precetto e con notifica a soggetto errato; con omessa iscrizione di ipoteca sui beni della debitrice; con omessa presentazione dell'istanza di fallimento. Il tribunale ha revocato il decreto per difetto di procura, ma ha comunque accertato il credito professionale e ha condannato la società al pagamento dei compensi, rigettando la domanda risarcitoria. La corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame o falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le circostanze poste a fondamento della responsabilità professionale e, in particolare, le molteplici omissioni nella fase cautelare ed esecutiva; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali e avrebbe trascurato che la società aveva contestato proprio lo svolgimento dell'attività; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione inconciliabile, poiché la sentenza avrebbe da un lato valorizzato le trattative personali svolte dalla società con la controparte e dall'altro riconosciuto compensi per attività stragiudiziale ai difensori. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi: il primo e il secondo perché formulati in modo promiscuo, riconducibili in sostanza a un vizio di omesso esame di fatti, precluso in presenza di doppia conforme e comunque non sussistente, dato che la corte d'appello aveva effettivamente considerato la fase cautelare e quella esecutiva, ritenendo non imputabile agli avvocati l'esito sfavorevole o la scelta di non agire esecutivamente; il secondo anche perché la sentenza di merito era sorretta da una ratio autonoma non impugnata, quella della prova documentale dell'attività professionale svolta; il terzo perché non emergeva alcuna motivazione meramente apparente o contraddittoria, essendo coerente il riconoscimento dell'attività stragiudiziale degli avvocati con la partecipazione personale della cliente alle trattative. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva riconosciuto il credito professionale degli avvocati e aveva rigettato la domanda risarcitoria per asserita responsabilità professionale. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e, nella sostanza, diretti a sollecitare un riesame del merito; ha inoltre escluso l'omesso esame delle circostanze dedotte e ogni vizio di motivazione rilevante, osservando che la sentenza d'appello aveva effettivamente preso in considerazione sia l'attività cautelare sia quella esecutiva, attribuendo la mancata esecuzione forzata a una scelta della parte e non a negligenza dei difensori. Quanto al credito per compensi, la Corte ha rilevato la presenza di una ratio autonoma non attaccata e la prova documentale dell'attività svolta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale; la Corte osserva che la censura, in concreto, non denuncia una vera violazione di legge ma un omesso esame di fatti.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per problemi di speciale difficoltà; la Corte non ne svolge un'applicazione nel merito, ma ne evidenzia l'evocazione impropria nel motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne rileva l'inammissibilità in presenza di doppia conforme e l'assenza dei presupposti del vizio dedotto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi è doppia conforme nel merito, salvo l'onere di indicare la diversità delle rationes decisorie.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato come violazione nella gestione della prova; la Corte qualifica la doglianza come sostanzialmente rivolta all'omesso esame di fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    evocato come violazione nella valutazione della prova; la Corte lo ricondice, in concreto, a una censura sul fatto e non a un vero error in procedendo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda solo il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale, ma la Corte esclude la mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e univoci: non è ammissibile una rubrica che cumuli, in modo promiscuo, violazione di legge e omesso esame di fatti senza distinguere chiaramente i vizi dedotti.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla regola della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi in modo puntuale le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Se una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a reggere la decisione, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di anche una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più deducibile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la negligenza non può essere affermata in via apodittica, ma va valutata alla luce dell'attività complessivamente svolta e delle scelte difensive della parte assistita, quando esse risultino coerenti con l'obiettivo perseguito.
  • La partecipazione personale della parte alle trattative con la controparte non esclude, di per sé, il diritto del difensore al compenso per l'attività stragiudiziale svolta, se tale attività risulti comunque provata e pertinente alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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