Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una società calcistica e un comune per la concessione e gestione dello stadio comunale "Bruno Recchioni". La società ha chiesto il risarcimento dei danni assumendo: a) l'inadempimento del contratto di concessione stipulato il 14 ottobre 2005; b) la responsabilità precontrattuale del comune nella conduzione delle trattative per l'affidamento dell'impianto; c) la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per la mancata assegnazione dello stadio, che avrebbe impedito l'iscrizione al campionato di serie C 2006-2007 e causato la perdita del titolo sportivo, oltre a ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva riconosciuto solo parte del credito già monitoriamente liquidato e una ulteriore somma. In appello, la società insisteva per ottenere il risarcimento integrale dei danni, sostenendo che la mancata disponibilità dello stadio e il mancato rinnovo della concessione le avevano impedito l'iscrizione al campionato e prodotto la perdita del titolo sportivo. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1223 c.c. per omesso esame di documenti decisivi e per errata esclusione del nesso causale tra mancata concessione dello stadio, mancata iscrizione al campionato e perdita del titolo; con il secondo motivo, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse riqualificato la domanda e ridotto il risarcimento al solo mancato uso di alcuni locali dello stadio, parametrandolo al canone contrattuale e a una quota dell'impianto non adeguatamente provata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso il risarcimento richiesto per la mancata iscrizione al campionato e per la perdita del titolo sportivo non per mancanza di un inadempimento del comune, ma per difetto di prova del nesso causale tra l'asserito inadempimento e i pregiudizi allegati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il giudice di merito può qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato la riduzione del danno riconoscibile sul rilievo che si trattava di un inadempimento parziale relativo solo ad alcuni locali, di importanza secondaria rispetto all'intero impianto, e che il canone contrattuale riguardava l'intero stadio. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente ed è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura è infondata se si risolve in una critica alla valutazione di merito; la violazione può configurarsi solo se il giudice faccia uso positivo di nozioni di fatto non notorie, non quando ritenga semplicemente di non avvalersene.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice qualifichi la domanda in base al suo contenuto sostanziale senza sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
Il mancato ricorso al fatto notorio non integra di per sé violazione di legge, trattandosi di scelta valutativa del giudice di merito non sindacabile in cassazione.
Il danno risarcibile richiede prova del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, e comprende perdita subita e mancato guadagno solo se conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
La domanda risarcitoria extracontrattuale non può essere accolta in mancanza di prova del nesso causale tra fatto dannoso allegato e conseguenze pregiudizievoli dedotte.
L'articolo esonera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno richiesto.
L'onere di allegare e provare fonte dell'obbligazione, danno e nesso causale grava sul creditore che agisce per il risarcimento; solo dopo si trasferisce sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale il creditore deve provare non solo il titolo e l'inadempimento, ma anche che il pregiudizio allegato sia causalmente derivato da quello specifico inadempimento, quando la prestazione abbia funzione strumentale rispetto al risultato finale perseguito.
- L'art. 1218 c.c. libera il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dall'onere di dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato.
- La perdita di utilità economiche conseguenti a un rapporto contrattuale non è risarcibile in astratto: occorre dimostrare che, in assenza dell'inadempimento, il risultato utile sarebbe stato conseguito con ragionevole certezza.
- Il giudice di merito può qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non viola l'art. 112 c.p.c. se non introduce un'azione diversa da quella proposta.
- La censura di omesso esame di documenti o di violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile o infondata quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
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