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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (collega e avvocato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un ex magistrato contro un collega di sezione e contro un avvocato dell'ufficio legale INPS, deducendo che costoro avessero reso, davanti alla Prima Commissione del CSM, dichiarazioni false e lesive della sua reputazione, tali da integrare i reati di calunnia e diffamazione. L'attore lamentava danni non patrimoniali all'immagine personale e professionale e, in via residuale, altri pregiudizi alla salute e alla vita di relazione, poi in parte abbandonati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione asseritamente insufficiente e violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 368 c.p. per avere la Corte escluso la calunnia, sostenendo che non fosse necessaria una denuncia formale e che fossero sufficienti dichiarazioni accusatorie rese a soggetto tenuto a riferirle all'autorità giudiziaria; 3) violazione degli artt. 595 c.p. e 2043 c.c., per non avere riconosciuto la diffamazione e la lesione dell'onore e della reputazione, insistendo sulla falsità delle dichiarazioni; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, contestando la mancata compensazione e la condanna alle spese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice d'appello, con sentenza sostitutiva, non era tenuto a scrutinare la dedotta nullità della decisione di primo grado per difetto di motivazione, potendo comunque decidere nel merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specificamente correlato alle rationes decidendi della sentenza impugnata e perché richiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; analogamente ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la censura investiva la ricostruzione del fatto concreto e non l'erronea interpretazione delle norme invocate. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la soccombenza reciproca rilevante ai fini della compensazione delle spese presuppone pretese contrapposte, non la mera reiezione di eccezioni; inoltre il rigetto di una domanda ex art. 96 c.p.c. non integra, di per sé, soccombenza reciproca. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3), 4) e, richiamato in motivazione, n. 5)

    I motivi di ricorso devono denunciare specifiche ragioni di erroneità della decisione impugnata; il sindacato sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente la rivalutazione del fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza sulla motivazione della sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso omesso esame del motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 368 c.p.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché priva di specifica attinenza alla motivazione impugnata e comunque fondata su una rivalutazione del fatto.

  • art. 595 c.p.

    La censura di diffamazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento in fatto della Corte territoriale, non l'interpretazione della norma.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano; la deduzione del ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese presuppone soccombenza reciproca o altri giusti motivi; la mera reiezione di eccezioni non integra soccombenza reciproca e il rigetto di una domanda ex art. 96 c.p.c. non basta a fondare la compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Il rigetto della domanda di responsabilità aggravata non costituisce, di per sé, soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese.

  • art. 354 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non comporta rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento costituzionale del diritto alla reputazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della tutela della dignità sociale e della reputazione.

  • art. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2

    Citato solo come base del procedimento per incompatibilità ambientale riferito dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente rimessione al primo giudice: se la nullità è ravvisata, il giudice dell'impugnazione deve normalmente provvedere alla decisione nel merito.
  • In cassazione il motivo è ammissibile solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che ignori la motivazione effettivamente posta a base della decisione si risolve in un non motivo.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto: l'erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato al minimo costituzionale e ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • La soccombenza reciproca, ai fini della compensazione delle spese, richiede un effettivo contrasto tra domande contrapposte accolte o rigettate; la mera reiezione di eccezioni non basta.
  • Il rigetto di una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non integra, di per sé, soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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