Cassazione Civile, Ordinanza n. 04724/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune; ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del contribuente, dichiarando inammissibili i primi due motivi e assorbiti i restanti; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2013-2017 emessi dal Comune su terreni in comproprietà del contribuente. Quest'ultimo aveva sostenuto che il presupposto impositivo fosse venuto meno perché, con contratto dell'1.3.2013 e successivo contratto del 15.2.2016, aveva ceduto a terzi il diritto di uso delle aree. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo dovuta l'imposta per il 2013 per difetto di tempestiva comunicazione della cessione, e la CTR del Lazio aveva rigettato sia l'appello principale del Comune sia quello incidentale del contribuente, qualificando i contratti come costitutivi e traslativi di un diritto d'uso e ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e vizio di motivazione, sostenendo che la CTR avesse qualificato i contratti come traslativi del diritto d'uso senza adeguata spiegazione; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1992, assumendo che la CTR avesse escluso il presupposto impositivo nonostante la concessione in affitto a terzi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sul rigetto dell'eccezione di nullità degli avvisi; 2) violazione delle norme su motivazione e allegazione degli atti impositivi, per il mancato richiamo alle delibere comunali sui valori venali; 3) nullità della sentenza e motivazione apparente sulla determinazione della base imponibile e del valore venale, ritenuti fondati su una delibera comunale inattuale e non menzionata negli avvisi; 4) violazione delle norme sulla base imponibile IMU; 5) nullità per carenza di motivazione sulla compensazione parziale delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo del Comune, osservando anche la violazione dell'autosufficienza per mancata trascrizione integrale del contratto, e ha dichiarato inammissibile il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla qualificazione del contratto come diritto d'uso e non su una mera concessione in affitto. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi; ha invece accolto il terzo, ritenendo apparente la motivazione della CTR sulla stima e sulla base imponibile delle aree fabbricabili, perché la decisione non aveva verificato in modo adeguato i parametri legali per la determinazione del valore venale. I motivi quarto e quinto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la denunciata motivazione apparente; la Corte esclude la nullità della sentenza nei punti in cui la motivazione supera il minimo costituzionale.
Invocato nel ricorso principale per censurare l'interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata.
La Corte ribadisce che la loro violazione è deducibile solo indicando specificamente i canoni asseritamente violati e spiegando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte esclude che le doglianze del Comune e del contribuente siano ammissibili nei limiti prospettati.
Richiamato dal Comune, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi, fondata sulla qualificazione del contratto come diritto d'uso e non su un semplice affitto.
È la norma ritenuta rilevante dalla CTR e richiamata dalla Cassazione per l'individuazione del legittimato passivo IMU in caso di trasferimento del diritto d'uso.
art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011
La Corte lo richiama in collegamento con l'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 per la disciplina del soggetto passivo IMU.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per denunciare carenza assoluta di motivazione della sentenza tributaria; la Corte distingue tra nullità della sentenza e doglianze sull'atto impositivo e, nel caso concreto, esclude il vizio per la parte non accolta.
La Corte ribadisce che l'obbligo di allegazione/riproduzione riguarda gli atti necessari a rendere comprensibile la pretesa, non gli atti normativi o comunque giuridicamente noti per pubblicazione.
artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), L. n. 446/1997
Richiamati per la disciplina dei valori venali e delle delibere comunali; la Corte afferma che tali delibere hanno funzione presuntiva e sono superabili con prova contraria.
art. 5, commi 1 e 5, d.lgs. n. 504/1992
È la norma centrale sulla determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili; il giudice deve verificare i parametri legali per la stima del valore venale.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
Richiamato dal contribuente, ma il motivo è ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorrente non indica puntualmente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati e in che modo.
- La censura di motivazione apparente o di omesso esame non può risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura del contratto o degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da 'doppia conforme', è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica divergenza tra le due pronunce sui fatti decisivi.
- In materia di IMU su aree fabbricabili, il valore venale deve essere determinato verificando i parametri legali previsti dalla disciplina fiscale; la motivazione della decisione deve dare conto di tale verifica in modo non apparente.
- Le delibere comunali che determinano valori venali o criteri di stima hanno natura presuntiva e possono essere superate da prova contraria; il giudice può discostarsene solo se motiva l'inattendibilità di quel valore e procede a una stima autonoma secondo legge.
- L'obbligo di motivazione e allegazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; non è necessario allegare o riprodurre atti normativi o comunque giuridicamente noti per pubblicazione.
- Per censurare efficacemente una sentenza in cassazione, il motivo deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione e non una premessa diversa o solo apparente.
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