Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Tra una società che gestiva il servizio idrico integrato e un Comune era stata stipulata una convenzione per attività di conduzione e manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti. Il Comune aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compenso per i servizi resi nell’anno 2007. La società aveva proposto opposizione, contestando la prova del credito e deducendo anche che una parte del debito si fosse estinta per effetto di contributi regionali successivamente erogati al Comune nell’ambito di una disciplina regionale di sostegno ai costi di avvio della gestione unitaria del servizio idrico. In appello la società aveva riproposto due censure: la prima, per violazione della normativa regionale e delle delibere attuative, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’imputazione del contributo regionale al debito azionato; la seconda, per omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dichiarazione sottoscritta dalle parti nel 2010, dalla quale risultavano spese per il 2007 inferiori alla somma ingiunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una generica contestazione in fatto della valutazione compiuta dai giudici di merito, senza spiegare adeguatamente il fondamento giuridico della pretesa estinzione parziale del debito né dimostrare in modo specifico il nesso tra il contributo regionale e il credito azionato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il documento invocato era stato in realtà esaminato dalla Corte d’appello; la censura mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione probatoria, estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, l.r. Sardegna n. 1 del 2009
La norma regionale è richiamata dalla ricorrente per sostenere che il contributo pubblico potesse estinguere in parte il debito verso il Comune; la Corte osserva che la censura non spiega in modo specifico il nesso tra tale disciplina e il credito azionato.
l.r. Sardegna n. 5 del 2009
Norma modificativa richiamata unitamente alla precedente nell'ambito della disciplina regionale sui contributi per l'avvio della gestione unitaria del servizio idrico.
deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 55/9 del 16/12/2009
Atto attuativo richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'imputabilità del contributo regionale al debito oggetto di ingiunzione.
deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 10/58 del 12/03/2010
Atto attuativo richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'imputabilità del contributo regionale al debito oggetto di ingiunzione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciabile è il solo omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non rientrano nel vizio le mere argomentazioni difensive, le questioni, i motivi di appello o la richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione alla distinzione tra fatto principale e fatto secondario rilevante ai fini dell'omesso esame; la Corte ribadisce che la censura deve riguardare un fatto storico e non una mera deduzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, che sia stato effettivamente controverso e decisivo; non consente di censurare mere argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori già considerati o la diversa lettura delle prove.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale da cui risulti, il momento e il modo in cui esso è stato discusso nel processo e la sua decisività, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è configurabile omesso esame quando il documento o la circostanza invocata siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito, anche se quest'ultimo non abbia attribuito ad essi il valore probatorio auspicato dalla parte.
- La pretesa estinzione, anche parziale, di un debito per effetto di un pagamento o contributo di terzi deve essere dimostrata in modo specifico quanto al nesso tra l'erogazione ricevuta e il credito azionato; la generica contestazione della valutazione di merito non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
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