Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per l’anno d’imposta 2011 un maggior reddito ai fini IRES e IRAP nei confronti di una società, ritenendola non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. La società aveva impugnato l’atto senza successo dinanzi a CTP e CTR, poi ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) deduzione del giudicato esterno formato su sentenze relative agli anni 2007 e 2008 che avrebbero escluso la non operatività; (2) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e del giudicato, per l’uso di fatti anteriori al 2007; (3) ulteriore richiamo al giudicato esterno che avrebbe valorizzato la congiuntura sfavorevole quale giustificazione della mancata applicazione del parametro; (4) travisamento della prova documentale costituita dal verbale di sequestro di un capannone e violazione delle norme su prove e onere della prova; (5) omessa pronuncia e falsa applicazione del provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008, assumendo che il sequestro penale o l’accoglimento di istanza per anni precedenti integrassero cause di disapplicazione della disciplina; (6) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il giudicato per gli anni precedenti, la restituzione del capannone, l’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione e la protrazione della liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché l’eccezione di giudicato esterno non risultava dedotta nel giudizio di merito ed era quindi nuova in cassazione; ha inoltre osservato che, in materia di tributi periodici, il giudicato relativo a un’annualità non si estende automaticamente alle annualità successive quando venga in rilievo un elemento variabile come l’operatività della società. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, poiché non era configurabile il denunciato travisamento del verbale di sequestro e comunque mancava la decisività dell’asserito errore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché le diverse cause di disapplicazione previste dal provvedimento direttoriale costituiscono ipotesi autonome che devono essere specificamente dedotte e non possono essere introdotte in cassazione come questioni nuove. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 7.000, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
la disciplina delle società non operative può essere disapplicata in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o in presenza delle specifiche situazioni oggettive individuate dal provvedimento direttoriale; le singole cause di disapplicazione sono autonome e devono essere specificamente dedotte
il giudicato fa stato tra le parti nei limiti previsti dall’ordinamento, ma non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione se non dedotto nel merito; inoltre, nelle imposte periodiche, la sua efficacia estensiva è limitata ai fatti a valore permanente o pluriennale
il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente dedotte
la violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o radicalmente incongruenti, con errore decisivo
la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito
la motivazione è censurabile nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza di merito
richiamato nel motivo sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte escludeva la decisività della censura
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia di nullità processuali e di vizi di attività del giudice
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e discusso, non una rivalutazione del merito
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di motivi di appello nel processo tributario
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di ricorso per cassazione nel processo tributario
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008
individua situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina delle società non operative, tra cui le società in liquidazione, le società sottoposte a sequestro penale o confisca e, a certe condizioni, quelle già beneficiarie di disapplicazione per periodi precedenti
Massime di principio
- In materia di tributi periodici, il giudicato formatosi su un’annualità non si estende automaticamente alle annualità successive: la sua efficacia vincolante opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, non per elementi fattuali suscettibili di variare di anno in anno come l’operatività di una società.
- L’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta ritualmente introdotta nel giudizio di merito; il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio il giudicato solo quando esso emerga chiaramente dagli atti di causa e non implichi questioni nuove.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su un contenuto probatorio logicamente inesistente o del tutto incongruo e l’errore sia decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe certamente diversa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove ritenute più attendibili e la ponderazione del loro peso appartengono al giudice di merito.
- Le diverse ipotesi di disapplicazione della disciplina antielusiva delle società non operative previste da un provvedimento amministrativo sono autonome e richiedono specifica deduzione sin dal giudizio di merito; non possono essere introdotte in cassazione mediante una diversa qualificazione della doglianza.
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