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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04712/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo agli anni 2009 e 2010, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società. Il maggior reddito accertato in capo alla società è stato imputato per trasparenza al socio accomandante in proporzione alla quota societaria detenuta. I giudici tributari di merito avevano annullato le sanzioni irrogate nei confronti del socio ritenendo che egli non fosse personalmente colpevole, perché estraneo alla gestione sociale, confidando nell’operato dei familiari soci che gestivano la società e non avendo particolare competenza professionale in materia. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione delle norme sulla trasparenza fiscale delle società di persone, sulla responsabilità sanzionatoria e sulla prova, sostenendo che anche il socio accomandante risponde delle sanzioni per infedele dichiarazione quando il reddito societario rettificato venga imputato a lui per trasparenza, essendo il suo eventuale difetto di controllo rilevante come colpa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ribadito che il maggior reddito accertato nei confronti di una società di persone va imputato al socio ai fini IRPEF e comporta anche l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, inclusi i soci accomandanti di SAS. La loro estraneità all’amministrazione sociale non esclude la colpa, perché essi possono e devono verificare l’esattezza dei bilanci e l’ammontare effettivo degli utili. Nel caso concreto non risultavano cause di non punibilità né ragioni di disapplicazione delle sanzioni; pertanto la sentenza di merito è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente contro l’atto impositivo. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Il reddito prodotto dalla società di persone è imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione, e diventa reddito personale del socio anche ai fini sanzionatori.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato come base della sanzione per infedele dichiarazione conseguente all’imputazione del maggior reddito societario al socio.

  • art. 2 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina generale delle sanzioni tributarie.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    La sanzione tributaria richiede la colpevolezza; nel caso del socio accomandante la colpa può consistere nell’omesso o insufficiente esercizio del controllo sui bilanci sociali.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    Le cause di non punibilità possono escludere la responsabilità sanzionatoria; nella specie non ne risultavano accertate.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza o altre ragioni non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • art. 2320 c.c.

    Il socio accomandante, pur non amministrando, conserva poteri di controllo sull’esattezza dei bilanci; l’omesso esercizio di tali poteri può integrare colpa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma sull’onere della prova, ma la decisione si fonda soprattutto sulla regola di imputazione del reddito e sulla colpa del socio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • Il maggior reddito accertato nei confronti di una società di persone si imputa al socio per trasparenza anche ai fini delle sanzioni per infedele dichiarazione.
  • La qualità di socio accomandante non esclude, di per sé, la responsabilità sanzionatoria per il reddito societario non dichiarato, perché il socio conserva un potere-dovere di controllo sull’andamento e sui bilanci della società.
  • Nel sistema sanzionatorio tributario, la colpevolezza può consistere anche nell’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo che l’ordinamento attribuisce al soggetto.
  • L’estraneità alla gestione sociale o la scarsa competenza professionale non bastano ad escludere la colpa se il socio poteva attivarsi per verificare la correttezza dei dati societari.
  • In mancanza di specifiche cause di non punibilità o di ragioni di disapplicazione, la sanzione segue l’imputazione del maggior reddito al socio.
  • Il socio che abbia subito l’imputazione per trasparenza conserva comunque i rimedi civilistici interni verso la società per il recupero della quota di utili eventualmente non percepita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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