Cassazione Civile, Ordinanza n. 04725/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla richiesta del Ministero di ottenere la restituzione di somme erogate alla società nell'ambito di programmi di finanziamento per interventi nel Mezzogiorno. La domanda era stata inizialmente proposta nella procedura fallimentare della società mediante insinuazione al passivo; dopo la chiusura del fallimento e il ritorno in bonis della debitrice, la pretesa era stata riproposta nel giudizio di rinvio in forma di ordinaria domanda di condanna. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile tale domanda ritenendo che, nonostante nel giudizio di rinvio sia possibile modificare le conclusioni di merito, nella specie operasse una preclusione derivante dalla chiusura del fallimento. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato l'affermazione di inammissibilità, sostenendo che la domanda proposta contro il debitore tornato in bonis non sarebbe domanda nuova rispetto all'insinuazione al passivo; con il secondo motivo ha dedotto ulteriori censure, rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi secondo cui la domanda originariamente formulata come insinuazione al passivo non muta nella sostanza quando, per effetto della chiusura del fallimento e del ritorno in bonis del debitore, sia riproposta come ordinaria domanda di accertamento o condanna. È stato quindi cassato il decreto/sentenza impugnato nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 102 l. fall.
"se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale"
La disposizione è richiamata come conferma del principio per cui la chiusura del fallimento non estingue la controversia sul credito già insinuato, che prosegue davanti al giudice competente per l'accertamento del diritto.
Massime di principio
- La domanda di insinuazione al passivo, una volta riqualificata alla luce del ritorno in bonis del debitore, non costituisce domanda nuova se mantiene immutati petitum sostanziale e causa petendi, poiché tende comunque all'accertamento dell'esistenza del credito.
- L'insinuazione al passivo comprende un accertamento del credito in funzione esecutiva che è logicamente più ampio della sola domanda ordinaria di condanna al pagamento; perciò la successiva trasformazione in domanda di accertamento/condanna non altera l'oggetto sostanziale della pretesa.
- La chiusura del fallimento determina soltanto il mutamento della situazione processuale e l'eventuale riassunzione/prosecuzione del giudizio nei confronti del debitore tornato in bonis, senza incidere sugli elementi essenziali dell'azione già proposta.
- Nel giudizio di rinvio, la proposizione di una conclusione di merito diversa da quella originariamente formulata non viola i limiti del rinvio quando la domanda resta identica nella sostanza.
Come è indicizzato
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