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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04732/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di una società concessionaria di trasporto pubblico locale di ottenere dalla regione il pagamento di un ingente conguaglio di contributi regionali relativi agli esercizi 2004-2012, oltre accessori e danni, sostenendo che i costi standard e le percorrenze rilevanti dovessero essere determinati in modo diverso da quanto ritenuto dall’ente. In primo grado la domanda fu rigettata e fu accolta in parte la riconvenzionale regionale di restituzione di somme ritenute erogate in eccedenza. In appello la decisione venne sostanzialmente confermata, salvo la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale della regione, pur a fronte dell’accertamento di un’eccedenza minore. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato parzialmente inammissibile l’appello per asserita genericità, nonostante i motivi avessero individuato le questioni contestate; 2) omesso esame di un fatto decisivo e/o violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la sentenza considerato l’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio; 3) violazione di norme regionali sulla determinazione del contributo e delle percorrenze, sostenendo che dovessero rilevare le percorrenze effettivamente autorizzate e non solo quelle originariamente previste. La regione proponeva a sua volta ricorso con due motivi contro la declaratoria di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale di restituzione: sosteneva che l’eccezione della società fosse tardiva e comunque che non occorresse una delibera specifica della giunta, essendo sufficiente l’iniziativa dell’Avvocatura dello Stato. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la sostanziale correttezza della decisione di merito sulla inammissibilità della riconvenzionale per mancanza del necessario presupposto deliberativo regionale e sulla insufficienza/inesattezza dei motivi della società, e ha compensato le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso della società concessionaria sia quello della regione. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società perché l’appello, pur individuando i punti contestati, non sviluppava una sufficiente parte argomentativa di confutazione delle ragioni del primo giudice; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla rinnovazione della c.t.u. e all’art. 115 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità e per il tentativo di introdurre in sede di legittimità una diversa ricostruzione fattuale priva di puntuale supporto documentale. Quanto al ricorso della regione, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: l’eccezione della società non era una eccezione in senso stretto ma una difesa/questione sulla condizione sostanziale dell’azione, quindi proponibile anche oltre le preclusioni; nel merito, però, ha confermato che l’art. 49 della L.R. Abruzzo n. 62/1983 richiede una deliberazione ad hoc della giunta per attivare il recupero dell’eccedenza, deliberazione mancata nel caso concreto. In conseguenza, la domanda riconvenzionale regionale restava inammissibile. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; la sola individuazione dei punti contestati non basta se la critica resta assertiva e sintetica.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento collegata alla pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti legali; non basta lamentare il mancato esame di una istanza istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è il mezzo per censurare il mancato riscontro espresso a un’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, se ciò non integra l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; non è sufficiente richiamare in modo generico il contenuto fattuale della controversia.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte distingue tra profilo processuale e condizione sostanziale dell’azione; nel caso concreto la questione riguardava il necessario presupposto sostanziale per la domanda riconvenzionale, non la mera legittimazione processuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Le eccezioni e difese rilevanti nel thema decidendum devono essere tempestive, ma le difese che attengono a una condizione dell’azione possono essere sollevate anche oltre le preclusioni tipiche.

  • art. 384, ult. co. c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo di rigetto della domanda riconvenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 6 L. n. 151/1981

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere il criterio di calcolo dei contributi e delle percorrenze nel servizio di trasporto pubblico locale.

  • art. 56 L.R. Abruzzo n. 62/1983

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare il criterio adottato nella determinazione del contributo dovuto per il servizio di trasporto pubblico locale.

  • art. 49 L.R. Abruzzo n. 62/1983

    L’eccedenza dei contributi erogati è di regola considerata acconto sui contributi degli esercizi successivi; il recupero da parte della regione costituisce un’eccezione che richiede una specifica deliberazione della giunta regionale.

  • L. Regione Abruzzo n. 9 del 2000

    Richiamata per la rappresentanza e il patrocinio della regione dinanzi all’Avvocatura Generale dello Stato, ma non sufficiente a sostituire la deliberazione regionale necessaria per il recupero dell’eccedenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi non è soddisfatto dalla sola individuazione dei capi o dei punti contestati: l’impugnazione deve anche sviluppare una reale confutazione delle rationes decidendi del primo giudice.
  • La doglianza di omesso esame o di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per censurare il mancato accoglimento di una richiesta istruttoria, salvo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non ritualmente introdotte o acquisite fuori dai limiti di legge.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo in una rivalutazione del fatto o in una ricostruzione alternativa sprovvista di puntuale supporto documentale e di specifica indicazione degli atti rilevanti.
  • Quando una norma speciale prevede che un importo eccedente sia di regola imputato a compensazione o acconto, il recupero da parte dell’ente pubblico richiede il rispetto del presupposto eccezionale previsto dalla stessa norma; in mancanza della relativa attivazione formale, la domanda di recupero è inammissibile.
  • Le eccezioni o difese che attengono a una condizione sostanziale dell’azione sono rilevabili anche oltre le preclusioni processuali tipiche, perché non riguardano soltanto il thema decidendum, ma la stessa proponibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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