Cassazione Civile, Ordinanza n. 39303/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui veniva recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato, per maggior IRES e altre somme relative all'anno d'imposta 2008. La commissione regionale aveva rigettato l'appello della società contribuente, ritenendo: la regolarità della notifica della cartella a mezzo posta; la necessità di rivolgere le contestazioni all'ente impositore titolare della pretesa; l'onere della contribuente di dimostrare la correttezza della dichiarazione e la spettanza del credito; la legittimità del recupero mediante controllo automatizzato senza previo avviso di accertamento. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per notifica della cartella asseritamente priva di relata e delle modalità di notificazione; 2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per avere confermato il recupero del credito senza un vero avviso di accertamento motivato; 3) e 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali per avere posto a carico della contribuente l'onere di provare il credito, in assenza di una previa contestazione adeguata dell'ufficio. La censura sostanziale era che il recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato richiedesse un atto impositivo motivato e non un mero controllo cartolare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: il rilievo sulla titolarità del rapporto controverso in capo all'Agenzia delle entrate, indicata dal giudice di merito come soggetto cui andavano rivolte le doglianze, è stato qualificato come statuizione di merito, idonea da sola a reggere il decisum. Poiché tale autonoma motivazione non è stata impugnata specificamente, è divenuta definitiva e preclude l'esame delle ulteriori censure. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica della cartella a mezzo posta; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la legittimità del controllo automatizzato e del recupero del credito d'imposta; la Corte non si pronuncia nel merito per inammissibilità
richiamato per contestare l'allocazione dell'onere della prova; la Corte non esamina il profilo nel merito, poiché assorbito dalla inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per nullità processuale
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
evocato dalla ricorrente come principio di motivazione degli atti amministrativi e impositivi
evocato dalla ricorrente come fondamento dell'obbligo di motivazione degli atti tributari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola ratio rende inammissibili le censure rivolte alle altre, per difetto di interesse.
- La statuizione con cui il giudice individua la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso in capo a un determinato soggetto non è un obiter dictum se attiene al merito della causa; ove sia autonoma e idonea a fondare la decisione, deve essere specificamente impugnata.
- L'uso dell'avverbio "comunque" nella motivazione può segnalare una ratio ulteriore e autonoma rispetto a quella principale, con conseguente onere di specifica impugnazione.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere la cassazione della sentenza se resta ferma una autonoma ragione decisoria non investita da censura, anche quando le altre argomentazioni siano contestate nel merito.
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