Cassazione Civile, Ordinanza n. 39229/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La lite nasce da una pretesa risarcitoria/professionale proposta da due avvocati nei confronti del soggetto che, quale curatore di un fallimento, non avrebbe accantonato, nel novembre 1998, somme sufficienti a soddisfare in prededuzione i loro compensi per l'attività difensiva svolta in favore della curatela in un giudizio di appello pendente. La domanda era stata rigettata in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione il ricorrente principale ha denunciato, con più motivi, violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando in particolare carenze di motivazione, violazione delle norme sulla responsabilità e sulla disciplina fallimentare, nonché errori processuali. Il controricorrente adesivo ha sostanzialmente condiviso le doglianze. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di specificità e per la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il controricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti richiamavano atti e documenti del merito senza riprodurli adeguatamente né indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo. Ha inoltre rilevato che alcune doglianze introducevano questioni nuove e, soprattutto, tendevano a contestare la valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità e non più proponibile come vizio motivazionale se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico, in solido, del ricorrente principale e del ricorrente incidentale adesivo, con ulteriore contributo unificato dovuto da entrambi.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
il ricorso è inammissibile se si limita a richiamare documenti e atti del merito senza riprodurli in modo sufficiente e senza indicarne con precisione la sede processuale e la collocazione nei fascicoli
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma invocata nei motivi di ricorso
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o del merito
denunciati come violati nei primi, terzi e quinti motivi
la loro deduzione non è stata ritenuta idonea a superare il difetto di specificità del ricorso né a trasformare le censure in una valida critica di legittimità
denunciato insieme ad altre norme processuali
richiamato nel quadro delle doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata
art. 111 Cost.
denunciato insieme ad altre norme processuali
richiamato quale parametro del giusto processo e della motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
denunciato nel secondo motivo
la censura è stata considerata inammissibile per difetto di specificità e per l'impropria richiesta di riesame del fatto
denunciati nel secondo motivo
invocati in relazione alla pretesa omissione del curatore nell'accantonare somme per i compensi dei difensori della procedura
denunciati nel quarto motivo
richiamati per sostenere un vizio di ultrapetizione o novità, ma la censura è stata giudicata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su richiami generici ad atti e documenti del merito senza una specifica riproduzione del contenuto rilevante e senza l'indicazione puntuale della loro collocazione processuale.
- Il vizio di motivazione, nella formulazione applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c., consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non già l'erronea valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Le questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
- L'inosservanza dei requisiti di contenuto-forma del ricorso preclude l'esame del merito delle censure e determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39248/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →