Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione d'appello che aveva riconosciuto al resistente il rimborso di metà delle somme documentate per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile comune. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di scioglimento della comunione su un'unità immobiliare. Il convenuto in primo grado, pur aderendo alla divisione, propose domanda riconvenzionale chiedendo il rimborso delle somme asseritamente anticipate, con denaro proprio e derivante dalla propria attività professionale, per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile, producendo copia di fatture, assegni ed estratti conto poi contestati dalla controparte quanto alla conformità agli originali. Il Tribunale qualificò la domanda come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e la rigettò per difetto di prova. In appello il soccombente dedusse violazione dell'art. 2697 c.c.; la Corte territoriale ritenne invece che la pretesa fosse riconducibile, in termini alternativi, al mandato o all'utile gestione, valorizzando la documentazione prodotta e riconoscendo il rimborso di metà delle somme documentate. La ricorrente per cassazione articolò quattro motivi: 1) violazione di giudicato interno ed ultrapetizione per aver la Corte d'appello riqualificato la domanda, nonostante la qualificazione ex art. 2041 c.c. della sentenza di primo grado non fosse stata impugnata; 2) motivazione perplessa o apparente per la mancata scelta tra mandato e utile gestione; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di non conformità delle copie agli originali, con richiamo all'art. 2719 c.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il credito, anche a volerlo riconoscere, non poteva essere liquidato nella metà poiché i comunisti erano quattro e non due. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi e il terzo motivo e inammissibili il secondo e il quarto, osservando che il giudicato sulla qualificazione non si forma se la questione non è stata oggetto di specifico contraddittorio e se la qualificazione non è decisiva; che il richiamo indifferenziato a più figure giuridiche non rende la motivazione incomprensibile quando il punto decisivo è solo la prova degli esborsi; che il disconoscimento delle copie era generico e comunque la relativa eccezione era stata abbandonata; e che il quarto motivo difettava di autosufficienza e investiva una questione tardivamente introdotta. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa era stata la qualificazione attribuita dal primo giudice; la Cassazione precisa che la diversa qualificazione della domanda è possibile se non si è formato giudicato interno sul punto e se la qualificazione non è decisiva ai fini del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte valorizza che il punto decisivo era la prova degli esborsi, che il resistente aveva assolto almeno in parte con la documentazione prodotta.
art. 1720 c.c.
Richiamato come possibile base della pretesa di rimborso per le spese sostenute dal mandatario nell'interesse altrui.
art. 2028 c.c.
Richiamato come possibile base della pretesa di rimborso per le spese sostenute dal gestore d'affari nell'interesse altrui.
art. 2031 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore figura, in relazione al ristoro degli oneri sostenuti per interventi nell'interesse altrui.
art. 2719 c.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento della conformità all'originale delle copie documentali; la Corte ribadisce che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato.
art. 99 c.p.c.
Citat0 nel primo motivo, in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione e per l'omessa pronuncia; la Corte esclude sia l'ultrapetizione sia l'omissione decisoria.
art. 132 c.p.c.
Citat0 nel secondo motivo per asserita motivazione perplessa; la Corte esclude la sussistenza di una motivazione apparente o incomprensibile.
art. 342 c.p.c.
Citat0 nel primo motivo in relazione ai limiti dell'appello e alla dedotta formazione del giudicato interno.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere la formazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di acquiescenza e giudicato interno sulla qualificazione della domanda.
art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Usato quale parametro di denuncia della nullità della sentenza e del procedimento per violazione di norme processuali e omessa pronuncia.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2909 c.c.
Richiamato con riguardo all'efficacia del giudicato; la Corte esclude che si sia formato giudicato interno sulla qualificazione della domanda.
Massime di principio
- Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda si forma solo se la qualificazione è stata oggetto di specifico contraddittorio e costituisce antecedente necessario e decisivo della pronuncia; in mancanza, il giudice di appello può riqualificare la domanda.
- La riqualificazione della domanda non è illegittima quando i fatti storici pacificamente accertati restano gli stessi e la diversa qualificazione non incide concretamente sull'esito della controversia.
- Il vizio di motivazione apparente o perplessa non sussiste se il ragionamento del giudice è intellegibile e la mancata opzione tra più qualificazioni giuridiche non è decisiva ai fini della decisione.
- Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie documentali deve essere specifico, chiaro e circostanziato; le contestazioni generiche non sono idonee a paralizzare l'efficacia probatoria della copia.
- Le eccezioni e questioni che non siano riproposte nelle conclusioni finali possono ritenersi rinunciate; inoltre, non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale implica logicamente il rigetto della questione sollevata.
- In cassazione le censure devono essere autosufficienti: la parte deve indicare dove e come la questione sia stata tempestivamente dedotta e coltivata nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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