Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio professionale per il pagamento di compensi relativi a prestazioni tecniche svolte nell'ambito di un intervento edilizio. I destinatari dell'ingiunzione proposero opposizione eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva di due di essi, la devoluzione della lite ad arbitrato in forza del disciplinare d'incarico, e soprattutto la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative in materia di competenza professionale dei geometri, poiché l'incarico avrebbe riguardato anche opere e calcoli incompatibili con tali competenze. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione; la Corte d'appello, invece, riformò la decisione riconoscendo la legittimazione passiva dei committenti e negando la nullità del contratto, condannandoli al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. I soccombenti ricorsero per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame e violazione dell'art. 81 c.p.c. sulla legittimazione passiva, sostenendo che l'incarico era stato sottoscritto solo da un terzo; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sull'obbligazione solidale, perché l'appellante non avrebbe devoluto al giudice di secondo grado la domanda di merito sul credito; 3) violazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri e nullità del contratto d'opera, assumendo che l'incarico comprendeva progettazione e direzione lavori in ambito edilizio-sismico e quindi attività riservate a professionisti abilitati diversi; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla quantificazione del compenso, in particolare sugli errori del CTU; 5) violazione delle norme sulle spese di lite.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e ha accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la nullità del contratto per violazione delle norme imperative sulle competenze dei geometri. La Corte ha affermato che la nozione di "progetto architettonico" non consente di eludere il divieto, per i geometri, di redigere progetti di costruzioni che impieghino conglomerati cementizi in strutture statiche e portanti, e ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva chiarito adeguatamente né l'eventuale successiva fase di progettazione strutturale né l'incidenza della localizzazione dell'intervento in zona sismica. In conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo, il giudizio è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare il merito alla luce del principio di diritto enunciato. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato per censurare la legittimazione passiva; la Corte non accoglie la doglianza perché la prova del conferimento dell'incarico può desumersi anche da comportamenti concludenti e documenti, ma il motivo è comunque dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve esaminare autonomamente domanda e difese; non vi è ultrapetizione se l'appellante chiede la riforma e il rigetto dell'opposizione, potendo la domanda monitoria essere decisa nel merito senza una formula sacramentale.
richiamato nei motivi, ma ritenuto non violato perché la domanda del creditore in opposizione a decreto ingiuntivo può essere esaminata dal giudice di merito senza necessità di formale riproposizione separata.
richiamato per la questione dell'arbitrato; la Corte esclude che vi sia violazione nella decisione impugnata per come era stata ricostruita la fonte negoziale del rapporto.
l'obbligazione solidale non comporta, di regola, litisconsorzio necessario; possono coesistere giudicati diversi e più titoli esecutivi nei confronti di singoli coobbligati, restando applicabile l'art. 1306 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo per la soluzione della controversia.
r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1
norma imperativa applicabile ratione temporis; la sua violazione può determinare la nullità del contratto d'opera professionale concluso prima dell'abrogazione operata dal d.lgs. n. 212/2010.
d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212
l'abrogazione delle norme previgenti non ha effetti retroattivi sui contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16
delimita le competenze dei geometri; essi non possono redigere progetti di costruzioni con impiego di conglomerato cementizio in strutture statiche e portanti.
richiamata per evidenziare che gli interventi in zona sismica comportano calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
d.lgs. 380/2001
richiamato nel riepilogo dei lavori tecnici e delle autorizzazioni edilizie, senza autonoma ratio decisoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se fondato su documenti non trascritti o non specificamente individuati e localizzati nel fascicolo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda un fatto storico decisivo, non una mera questione o un punto della motivazione; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
richiamato per la censura sulle spese di lite, ma il relativo motivo resta assorbito.
indicato come norma regolatrice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il processo si svolge come ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa creditoria dedotta con il ricorso monitorio; il giudice non deve limitarsi a verificare la legittimità formale dell'ingiunzione, ma deve valutare nel merito le prove e le difese delle parti, senza necessità di una domanda di merito formulata con formule solenni, essendo sufficiente la richiesta di rigetto dell'opposizione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o per denunciare genericamente l'omessa considerazione di documenti, che devono essere trascritti o comunque specificamente localizzati nel ricorso.
- In tema di obbligazioni solidali, la solidarietà non implica di regola litisconsorzio necessario: possono formarsi giudicati diversi nei confronti dei singoli coobbligati e possono coesistere titoli esecutivi distinti, ferma la disciplina dei rapporti interni e degli effetti riflessi prevista dall'art. 1306 c.c.
- La validità del contratto d'opera professionale va verificata alla luce delle norme imperative vigenti al momento della sua conclusione; l'abrogazione successiva della norma di divieto non sana retroattivamente l'invalidità eventualmente già maturata.
- In materia di competenze professionali dei geometri, la nozione di "progetto architettonico" non ha autonoma rilevanza elusiva rispetto ai limiti legali di competenza: se l'incarico riguarda costruzioni con strutture in cemento armato o interventi che richiedono calcoli e progettazione riservati ad altri professionisti, il contratto può essere nullo per contrasto con norme imperative.
- L'eventuale intervento successivo di un professionista abilitato o la controfirma del progetto non sana ex post la nullità del contratto originariamente stipulato in violazione della disciplina sulle competenze professionali, perché la validità va accertata con riferimento al momento genetico del rapporto.
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