Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, in conformità alla richiesta congiunta.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito la controricorrente. La Corte ha preso atto della rinuncia e della sua adesione, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha esaminato anche la richiesta congiunta di compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla norma.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata o comunque aderita dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso con adesione della controparte determina l'estinzione del processo, purché siano rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In presenza di richiesta congiunta delle parti, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia rende superfluo l'esame del merito delle censure proposte con il ricorso.
Come è indicizzato
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