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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'azione con cui la controparte aveva chiesto di accertare la simulazione assoluta di una compravendita del 5 novembre 2002, limitatamente al trasferimento della metà indivisa di alcuni immobili. La corte d'appello aveva ritenuto fittizio sia il pagamento del prezzo, sia l'intero assetto traslativo, valorizzando presunzioni e ritenendo non provato l'effettivo pagamento da parte dell'acquirente. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1367, 1470, 2697 e 2729 c.c., oltre a omesso esame e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come assolutamente simulato il contratto nonostante la documentazione prodotta e il pagamento di almeno parte del prezzo tramite vaglia cambiari; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1367, 1414, 2697 e 2729 c.c. e vizi motivazionali, lamentando che non fosse stata provata la simulazione e che la documentazione e la prova testimoniale dimostrassero l'effettività dell'acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi sulla violazione dell'art. 2729 c.c. e sul riparto dell'onere probatorio nelle azioni di simulazione. Ha rilevato che il giudice di merito aveva costruito la simulazione assoluta sulla base di un quadro indiziario non coerente con il dato, emerso in sentenza, del pagamento di almeno una parte del prezzo mediante quattro vaglia cambiari risultati pagati. Ha inoltre affermato che la corte territoriale aveva illegittimamente posto a carico della convenuta l'onere di dimostrare la provenienza delle somme, mentre tale onere gravava sulla parte che chiedeva l'accertamento della simulazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato solo per l'intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione, ritenuto inammissibile perché la fase di legittimità non consente l'intervento del terzo in assenza di espressa previsione normativa.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata, ma non oggetto di una specifica ratio decidendi autonoma nel dispositivo della Corte.

  • art. 1414 c.c.

    La Corte ribadisce che, nelle azioni di simulazione, la prova del carattere simulatorio incombe su chi la deduce e chiede l'accertamento della simulazione.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla compravendita e al prezzo, senza autonoma elaborazione decisoria finale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il giudice d'appello ha erroneamente invertito l'onere della prova, ponendo a carico della convenuta l'onere di dimostrare la provenienza del denaro, mentre spettava all'attrice provare integralmente la simulazione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; un elemento indiziario che contraddice la tesi della simulazione assoluta non può essere neutralizzato con un ragionamento che sposti impropriamente l'onere probatorio sulla parte convenuta.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella parte descrittiva del procedimento per la relazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nell'azione di simulazione, la prova della simulazione incombe su chi la deduce; non può essere addossato alla parte contro cui si agisce l'onere di dimostrare l'effettività del contratto o la provenienza delle somme, se non nei limiti delle difese da essa concretamente offerte.
  • La simulazione assoluta di una compravendita è logicamente incompatibile con l'accertamento, sia pure parziale, del pagamento del prezzo: un elemento probatorio che attesti il versamento di una quota del corrispettivo non può essere neutralizzato senza una specifica dimostrazione contraria da parte dell'attore in simulazione.
  • La falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione quando il giudice di merito qualifichi come gravi, precise e concordanti presunzioni che non presentano tali requisiti, oppure costruisca il ragionamento presuntivo su fatti che non consentono l'inferenza probabilistica adottata.
  • Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva non si esaurisce nella motivazione: se il ricorrente indica puntualmente perché il ragionamento inferenziale del giudice di merito è incompatibile con i requisiti legali della presunzione, la censura è proponibile come violazione di legge.
  • Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire autonomamente come terzo, salvo specifiche ipotesi ammesse dalla giurisprudenza; la sua tutela passa, di regola, dall'impugnazione o dalla posizione assunta dal dante causa nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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