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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di forniture di carburante asseritamente effettuate a favore di una società poi assoggettata a sequestro di prevenzione con nomina di amministratori giudiziari. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, da un lato, la carenza di prova del credito e, dall’altro, che le forniture contestate non fossero riferibili a ordini validamente impartiti dagli amministratori giudiziari, i quali avevano comunicato ai fornitori che, per il futuro, gli ordinativi dovevano essere trasmessi via e-mail secondo una specifica prassi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione solo in parte, limitandola a una somma ammessa dalla stessa opponente; la Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame della fornitrice e rigettava integralmente l’opposizione. In Cassazione la società opponente deduceva: omessa o apparente motivazione per la costruzione del presunto "doppio binario" gestionale tra amministratori giudiziari e amministratore ordinario; violazione della disciplina delle misure di prevenzione, perché tale doppio binario non sarebbe previsto dalle norme applicate ratione temporis; violazione delle norme sulla somministrazione/fornitura e dell’autonomia negoziale, perché la prassi sugli ordini avrebbe vincolato il fornitore; violazione delle presunzioni e della valutazione della prova, per avere la Corte d’appello tratto l’esistenza di una gestione parallela senza adeguato supporto probatorio e per avere ritenuto provata una prassi di ordini via fax o telefono non riscontrata. La fornitrice resistette sostenendo anche l’inammissibilità del ricorso principale per la presenza di una doppia ratio decidendi e propose ricorso incidentale sugli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la tesi della Corte d’appello secondo cui, nei sequestri di prevenzione con nomina di amministratori giudiziari, sarebbe configurabile un "doppio binario" gestionale con coesistenza di poteri dell’amministratore ordinario e dell’amministratore giudiziario. La Suprema Corte ha affermato che, in tale ipotesi, i poteri gestori sul patrimonio aziendale sono riservati in via esclusiva agli amministratori giudiziari, che sterilizzano per tutta la durata dell’incarico i poteri dell’organo sociale ordinario. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto enunciato. Sono rimasti assorbiti gli altri quattro motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sugli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Le spese sono state rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per denunciare omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali.

  • artt. 2-sexies, commi 10, 11 e 12, l. 31 maggio 1965, n. 575

    la Corte ha ritenuto che la disciplina delle misure di prevenzione e dell’amministrazione giudiziaria non preveda un doppio binario gestionale; i poteri gestori spettano agli amministratori giudiziari.

  • art. 2-octies l. 31 maggio 1965, n. 575

    richiamato insieme alle norme sulle misure di prevenzione per escludere la coesistenza dei poteri gestori dell’organo sociale ordinario con quelli dell’amministratore giudiziario.

  • art. 1559 c.c.

    invocato per sostenere che il contratto di fornitura non richiede forma scritta e che la prassi sugli ordini avrebbe vincolato il fornitore.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nell’ambito della contestazione sulla vincolatività delle modalità di ordinativo concordate.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia delle modalità convenute di esecuzione del rapporto di fornitura.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare la presunzione di una gestione societaria parallela non supportata da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, ritenuta inidonea a dimostrare la prassi degli ordini.

  • art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    invocato nel ricorso incidentale per ottenere gli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

  • art. 2010 c.p.c.

    menzionato in motivazione con riferimento ai registri di carico e scarico prodotti su ordine del giudice come fonte di riscontro delle forniture.

Massime di principio

  • Quando su un compendio aziendale è disposto sequestro di prevenzione con nomina di amministratori giudiziari, la gestione del patrimonio aziendale spetta in via esclusiva agli amministratori giudiziari e non può convivere con una parallela gestione ordinaria dell’organo societario.
  • Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario sterilizza i poteri gestori dell’imprenditore o degli organi sociali limitatamente al patrimonio sottoposto a sequestro, senza estinguerli in astratto ma impedendone l’esercizio per la durata della misura.
  • In presenza di una decisione di merito sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura utilmente tutte le rationes effettivamente autonome.
  • Se la motivazione sull’esistenza del credito e quella sull’interlocuzione gestionale non sono realmente autonome ma formano un unico percorso argomentativo, le censure che investono la premessa giuridica restano ammissibili.
  • Il tema dell’accessorio del credito, come gli interessi moratori, resta assorbito quando viene cassata la decisione che mette in dubbio l’esistenza stessa del diritto principale, potendo essere riproposto nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasportoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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