Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29416/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Amministrazione aveva disconosciuto la compensazione di un credito IRPEF indicato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2007, ritenendo che il credito, riferito al 2006, non potesse essere riconosciuto perché nell'anno 2006 non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi. Il contribuente sosteneva che il credito fosse certo e liquido e che fosse stato illegittimamente espunto dalla dichiarazione; in cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e degli artt. 8 e 10 L. n. 212/2000, sostenendo in sostanza che il credito IRPEF 2006 avrebbe dovuto essere riconosciuto e compensato nella dichiarazione successiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile la giurisprudenza in materia IVA, chiarendo che nel caso di specie si trattava di credito IRPEF e non di un credito emergente da una dichiarazione valida o da una dichiarazione integrativa. Ha affermato che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la possibilità di emendare la dichiarazione non può estendersi fino a far valere un credito IRPEF in assenza assoluta di dichiarazione per l'anno di riferimento. Poiché il contribuente non aveva presentato né la dichiarazione ordinaria né quella integrativa, il credito non poteva dirsi sorto e l'errore dichiarativo non poteva essere fatto valere in giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata rituale costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria la compensazione non costituisce un rimedio generale, ma è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La disciplina del credito IVA non è automaticamente estensibile ai crediti IRPEF, poiché l'IVA segue regole proprie quanto a maturazione, detrazione e formalità dichiarative.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione o far valere in giudizio errori dichiarativi presuppone l'esistenza di una dichiarazione; in mancanza assoluta della dichiarazione non può configurarsi un errore emendabile, né può ritenersi sorto il credito esposto.
  • La dichiarazione integrativa e la compensazione sono istituti distinti: la prima serve a correggere errori od omissioni entro limiti temporali legali, la seconda opera solo secondo le specifiche previsioni normative applicabili.
  • Il contribuente può contestare in giudizio la pretesa fiscale anche deducendo errori di fatto o di diritto della dichiarazione, ma tale facoltà non consente di introdurre un credito non risultante da alcuna dichiarazione validamente presentata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.