Cassazione Civile, Ordinanza n. 29416/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Amministrazione aveva disconosciuto la compensazione di un credito IRPEF indicato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2007, ritenendo che il credito, riferito al 2006, non potesse essere riconosciuto perché nell'anno 2006 non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi. Il contribuente sosteneva che il credito fosse certo e liquido e che fosse stato illegittimamente espunto dalla dichiarazione; in cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e degli artt. 8 e 10 L. n. 212/2000, sostenendo in sostanza che il credito IRPEF 2006 avrebbe dovuto essere riconosciuto e compensato nella dichiarazione successiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile la giurisprudenza in materia IVA, chiarendo che nel caso di specie si trattava di credito IRPEF e non di un credito emergente da una dichiarazione valida o da una dichiarazione integrativa. Ha affermato che la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la possibilità di emendare la dichiarazione non può estendersi fino a far valere un credito IRPEF in assenza assoluta di dichiarazione per l'anno di riferimento. Poiché il contribuente non aveva presentato né la dichiarazione ordinaria né quella integrativa, il credito non poteva dirsi sorto e l'errore dichiarativo non poteva essere fatto valere in giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata rituale costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato e il recupero del credito indebitamente compensato in dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude che la disciplina IVA sia utilizzabile per il credito IRPEF oggetto della lite
richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenzioso tributario
la compensazione tributaria è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
consente la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni entro il termine della dichiarazione successiva
richiamato come alternativa all'istanza di rimborso, ma non decisivo nel caso concreto
richiamato in tema IVA per il termine di esercizio del diritto alla detrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione non costituisce un rimedio generale, ma è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La disciplina del credito IVA non è automaticamente estensibile ai crediti IRPEF, poiché l'IVA segue regole proprie quanto a maturazione, detrazione e formalità dichiarative.
- La possibilità di emendare la dichiarazione o far valere in giudizio errori dichiarativi presuppone l'esistenza di una dichiarazione; in mancanza assoluta della dichiarazione non può configurarsi un errore emendabile, né può ritenersi sorto il credito esposto.
- La dichiarazione integrativa e la compensazione sono istituti distinti: la prima serve a correggere errori od omissioni entro limiti temporali legali, la seconda opera solo secondo le specifiche previsioni normative applicabili.
- Il contribuente può contestare in giudizio la pretesa fiscale anche deducendo errori di fatto o di diritto della dichiarazione, ma tale facoltà non consente di introdurre un credito non risultante da alcuna dichiarazione validamente presentata.
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