Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia riguardava la titolarità di un immobile rurale/catastalmente identificato con due particelle. In primo grado una parte aveva agito in rivendicazione; i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di avere posseduto il bene per il tempo utile prima dell'acquisto da parte degli attori. Il Tribunale aveva accolto l'usucapione e rigettato la rivendica. In appello la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha respinto l'usucapione ritenendo che il possesso fosse stato soltanto tollerato e valorizzando anche la circostanza che i convenuti avevano intrattenuto trattative per l'acquisto del bene. Ha inoltre escluso che vi fosse cessazione della materia del contendere, perché la conciliazione verbalizzata in primo grado era subordinata a una verifica tecnica mai eseguita. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi relativi al possesso utile all'usucapione, al cambio delle chiavi e alla raccolta dei frutti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato ingresso di prove testimoniali già ammesse o comunque reiterate; violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. per avere la trattativa di acquisto come rinuncia tacita o elemento incompatibile con l'usucapione; errata mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere in forza di una scrittura transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso per nullità della notificazione, ma ciò non ha inciso sull'esito del ricorso principale. Quanto ai motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti e perché mirava a rivalutare il compendio probatorio; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo, osservando che la censura non riguardava un fatto storico omesso ma la valutazione delle prove e che il fatto della trattativa non era decisivo né implicava necessariamente applicazione della non contestazione; ha ritenuto infondato il quarto, chiarendo che la trattativa era stata considerata solo come indizio contrario alla configurabilità originaria del possesso ad usucapionem, non come rinuncia a un'usucapione già maturata; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quinto, perché formulato in modo promiscuo e perché la cessazione della materia del contendere richiede un accordo processuale concorde sulla sopravvenuta modifica della situazione sostanziale, non emergendo qui un consenso inequivoco delle parti. È stata inoltre disposta la non condanna alle spese per l'inammissibilità del controricorso e l'indefensio dell'intimato, con conseguente obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove o dell'apprezzamento del compendio probatorio compiuti dal giudice di merito.
La violazione non può essere dedotta in modo generico: occorre mostrare che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte o abbia omesso di valutare la specifica regola della non contestazione, se effettivamente pertinente.
La trattativa per l'acquisto del bene non equivale di per sé a rinuncia all'usucapione; può semmai costituire un indizio contrario alla sussistenza ab origine del possesso utile ad usucapire.
Il controricorso notificato oltre termine non è ammissibile se la notificazione tempestiva non è andata a buon fine e non risulta una tempestiva rinnovazione idonea a salvare l'atto.
È richiamato quale fondamento della rimessione in termini in caso di notificazione del controricorso non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata nel contesto della notificazione a mezzo posta del controricorso.
art. 82 del r.d. n. 37 del 1934
È richiamato per il tema dell'elezione di domicilio, ma la Corte valorizza la prevalenza dell'indirizzo PEC indicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo; non è ammissibile usarlo per ottenere una nuova valutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito.
- Chi censura la mancata ammissione o valutazione di prove ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrare il nesso di decisività tra l'errore denunciato e l'esito della causa.
- La mera trattativa per l'acquisto di un bene non equivale automaticamente a rinuncia all'usucapione già maturata; può al più costituire un indizio, tra altri, incompatibile con la pretesa di un possesso uti dominus fin dall'origine.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale riconosciuto concordemente dalle parti e portato a conclusioni conformi; in difetto di tale convergenza, il giudice deve eventualmente valutare l'interesse ad agire o la fondatezza della domanda, non dichiarare la cessazione.
- La notificazione del controricorso per cassazione deve rispettare il domicilio digitale/PEC risultante dagli atti e dagli elenchi pubblici quando indicato dalla parte; l'esito negativo della notifica imputabile al destinatario può giustificare la rinnovazione e la rimessione in termini, ma solo se tempestivamente attivata.
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