Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza del tribunale e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’opposizione originariamente proposta contro l’ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per aver conferito, quale legale rappresentante di un’associazione Onlus, incarichi retribuiti a due dipendenti di una ASL senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il tribunale, in riforma, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione ritenendo che il divieto dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere letto in chiave sostanziale e che, nel caso concreto, la convenzione reiterata tra ASL e Onlus integrasse una sorta di autorizzazione de facto o tacita per comportamenti concludenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001: la legge, secondo la ricorrente, non consentirebbe un’autorizzazione tacita o implicita, poiché il procedimento richiede una previa autorizzazione formale ed espressa, preceduta da istruttoria sulla insussistenza di conflitti di interesse; in mancanza, opera il meccanismo del silenzio-rigetto, non una formazione per facta concludentia. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Gli incarichi retribuiti a dipendenti pubblici da parte di enti pubblici economici o soggetti privati sono consentiti solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; l’autorizzazione deve inserirsi in un procedimento formale, con istruttoria sul conflitto di interessi, e non può essere surrogata da un consenso tacito o da comportamenti concludenti. L’inosservanza comporta la sanzione prevista dalla norma.

  • art. 97 Cost.

    Il requisito della previa autorizzazione risponde a esigenze generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79 conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140

    È richiamato dall’art. 53, comma 9, come disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inosservanza del divieto.

Massime di principio

  • La previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici è requisito formale e sostanziale necessario; non è sufficiente un’autorizzazione implicita desunta da comportamenti concludenti o da prassi di fatto.
  • Il procedimento autorizzatorio ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 richiede una valutazione preventiva del possibile conflitto di interessi, sicché la compatibilità dell’incarico va verificata ex ante e non può essere sanata ex post.
  • La violazione del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza previa autorizzazione legittima l’applicazione della sanzione prevista dalla norma, attribuita all’Agenzia delle Entrate nei confronti del soggetto conferente.
  • In presenza di una questione di puro diritto e senza ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l’originaria opposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.