Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza del tribunale e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’opposizione originariamente proposta contro l’ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per aver conferito, quale legale rappresentante di un’associazione Onlus, incarichi retribuiti a due dipendenti di una ASL senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il tribunale, in riforma, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione ritenendo che il divieto dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere letto in chiave sostanziale e che, nel caso concreto, la convenzione reiterata tra ASL e Onlus integrasse una sorta di autorizzazione de facto o tacita per comportamenti concludenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001: la legge, secondo la ricorrente, non consentirebbe un’autorizzazione tacita o implicita, poiché il procedimento richiede una previa autorizzazione formale ed espressa, preceduta da istruttoria sulla insussistenza di conflitti di interesse; in mancanza, opera il meccanismo del silenzio-rigetto, non una formazione per facta concludentia. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
Gli incarichi retribuiti a dipendenti pubblici da parte di enti pubblici economici o soggetti privati sono consentiti solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza; l’autorizzazione deve inserirsi in un procedimento formale, con istruttoria sul conflitto di interessi, e non può essere surrogata da un consenso tacito o da comportamenti concludenti. L’inosservanza comporta la sanzione prevista dalla norma.
art. 97 Cost.
Il requisito della previa autorizzazione risponde a esigenze generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79 conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140
È richiamato dall’art. 53, comma 9, come disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inosservanza del divieto.
Massime di principio
- La previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici è requisito formale e sostanziale necessario; non è sufficiente un’autorizzazione implicita desunta da comportamenti concludenti o da prassi di fatto.
- Il procedimento autorizzatorio ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 richiede una valutazione preventiva del possibile conflitto di interessi, sicché la compatibilità dell’incarico va verificata ex ante e non può essere sanata ex post.
- La violazione del divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza previa autorizzazione legittima l’applicazione della sanzione prevista dalla norma, attribuita all’Agenzia delle Entrate nei confronti del soggetto conferente.
- In presenza di una questione di puro diritto e senza ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l’originaria opposizione.
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