Cassazione Civile, Ordinanza n. 29351/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Due professionisti avevano agito per ottenere il pagamento dei compensi per attività difensiva svolta in due giudizi amministrativi davanti al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto l’annullamento di atti della Giunta regionale in materia di rette di degenza di strutture sanitarie. La Regione aveva contestato sia la debenza del compenso al primo avvocato, perché non iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, sia il valore delle controversie, sostenendo che non potessero essere trattate come cause di valore indeterminabile, sia la decorrenza e la natura degli interessi. I ricorrenti censuravano la decisione d’appello per avere qualificato come nullità del rapporto la posizione del professionista non abilitato, per avere applicato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e per avere riconosciuto gli interessi legali dalla domanda, oltre a dichiarare inammissibile la domanda di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando che il professionista non iscritto all’albo speciale non ha diritto al compenso per l’attività svolta innanzi alle magistrature superiori e che le controversie amministrative introdotte per l’annullamento di un atto, quando il petitum è solo demolitorio e la lesione patrimoniale è solo riflessa, vanno considerate di valore indeterminabile ai fini della liquidazione degli onorari. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sulla decorrenza e sulla natura degli interessi, perché la Corte territoriale non aveva verificato correttamente se vi fosse stata costituzione in mora idonea e perché la questione involgeva anche il giudicato interno sulla qualificazione degli interessi come moratori. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sugli interessi e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame su tale punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la prestazione professionale eseguita da chi non è iscritto all’albo richiesto dalla legge non attribuisce diritto al compenso; il rapporto è nullo e il difetto è rilevabile d’ufficio
art. 1418 c. 1, cod. civ.
la mancanza dell’iscrizione all’albo, quando richiesta, comporta nullità assoluta del contratto di patrocinio
art. 4, comma 2, R.D. 1578/1933
il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è riservato agli avvocati iscritti nell’albo speciale
la Corte esclude che la questione relativa alla mancanza del requisito abilitativo fosse tardivamente introdotta, perché il punto attiene alla nullità del contratto e quindi è rilevabile d’ufficio
art. 5, comma II, D.M. 127/2004
richiamato dai ricorrenti sulla determinazione degli onorari, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 6, commi III e IV, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585
ai fini della liquidazione degli onorari, la controversia amministrativa di annullamento dell’atto va considerata di valore indeterminabile quando il petitum è demolitorio e la causa petendi è l’illegittimità dell’atto
serve a qualificare la causa come di valore indeterminabile quando non è determinabile l’interesse sostanziale tutelato dalla sentenza
la messa in mora rileva per la decorrenza degli interessi sui compensi professionali
gli interessi sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con richiesta stragiudiziale o domanda giudiziale
la domanda di interessi moratori era stata dichiarata inammissibile in appello, ma la Corte di cassazione censura il mancato corretto esame della decorrenza degli interessi e della mora
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato in relazione alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali, senza escludere la mora solo perché la liquidazione sia inferiore alla richiesta
Massime di principio
- Se il patrocinio davanti alle magistrature superiori è svolto da un professionista privo dell’iscrizione all’albo speciale richiesta dalla legge, il contratto di patrocinio è nullo e il professionista non ha azione per il pagamento del compenso, con rilevabilità officiosa del vizio in ogni stato e grado.
- Ai fini della liquidazione degli onorari forensi, una controversia amministrativa introdotta per l’annullamento di un atto va qualificata come di valore indeterminabile quando il petitum è meramente demolitorio e la lesione patrimoniale è solo riflessa o eventuale, non potendo farsi riferimento automatico alle pretese economiche sottostanti.
- In tema di compensi professionali, gli interessi decorrono dalla messa in mora del debitore, che può derivare dalla richiesta stragiudiziale o dalla domanda giudiziale; non è corretto differirne la decorrenza alla liquidazione giudiziale del credito.
- La qualificazione degli interessi come moratori, se non specificamente impugnata, può formare giudicato interno; il giudice del gravame deve verificare la portata dell’appello e non può riesaminare questioni coperte da giudicato interno.
- La mera unitarietà dell’incarico professionale non consente di sanare la partecipazione al mandato di un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori, né di attribuirgli il diritto al compenso per attività riservate a soggetti iscritti nell’albo speciale.
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