Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di appalto relativi, secondo la prospettazione della società appaltatrice, alla demolizione di fabbricati esistenti su un lotto di proprietà della committente e agli scavi di sbancamento funzionali a una nuova costruzione. La società appaltatrice agiva chiedendo il pagamento di una somma a titolo di indennità ex art. 1671 c.c., assumendo che la committente avesse unilateralmente receduto dal secondo contratto impedendo l’esecuzione delle opere di scavo. La committente si difendeva sostenendo che il secondo appalto non fosse mai stato concluso, anche perché i profili tecnici ed economici degli scavi erano subordinati all’approvazione del piano di utilizzo delle terre da parte del Comune e, successivamente, la nuova proposta dell’appaltatrice non era stata accettata per eccessiva onerosità. Il Tribunale ha ritenuto perfezionato l’accordo anche per le opere di scavo e ha condannato la committente al pagamento dell’indennità per mancato guadagno. Con il ricorso per cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1321, 1326 e 1362 c.c., sostenendo che la documentazione non consentisse di ritenere concluso un contratto anche per gli scavi, mancando all’epoca la determinazione di modalità esecutive e costi; 2) vizio motivazionale sulla prova del mancato guadagno, ritenendo insufficiente il ragionamento del Tribunale nella quantificazione dell’indennizzo ex art. 1671 c.c. e nella considerazione delle spese che l’appaltatrice avrebbe sostenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente il contenuto degli atti contrattuali e, comunque, le espressioni richiamate non escludevano la conclusione di un accordo globale comprensivo anche delle opere di scavo; la censura si risolveva in una mera contrapposizione tra interpretazioni, non idonea a scalfire la motivazione di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il solo minimo costituzionale; nella specie la motivazione del Tribunale era presente e la doglianza riguardava in realtà la valutazione della prova e l’adempimento dell’onere probatorio sulla quantificazione del mancato guadagno. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1671 c.c.
L'indennità dovuta all'appaltatore in caso di recesso unilaterale del committente è rapportata al mancato guadagno, da determinarsi tenendo conto del corrispettivo pattuito e dei costi che l'appaltatore avrebbe sostenuto, con eventuale detrazione di guadagni sostitutivi o vantaggi conseguenti all'interruzione.
art. 1321 c.c.
Richiamato per contestare la conclusione del contratto, ma la Corte osserva che la censura non scalfisce l'accertamento di merito sulla formazione dell'accordo.
art. 1326 c.c.
Richiamato per sostenere la mancata perfezione del contratto, ma la Corte ritiene che il motivo non dimostri l'erroneità dell'interpretazione data dal giudice di merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve avvenire secondo i criteri legali e il comportamento complessivo delle parti; tuttavia, in cassazione, la censura deve essere specifica e supportata dal testo integrale delle pattuizioni rilevanti.
art. 348-bis c.p.c.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, sicché il ricorso per cassazione è stato proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Norma che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché, per il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammesse censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo rispetto del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o presenta un contrasto irriducibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato nel percorso processuale per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che denunci l'erronea interpretazione di un contratto, il ricorrente deve riportare in ricorso il testo integrale delle clausole o delle comunicazioni rilevanti, perché il controllo di legittimità non può essere integrato da indagini esterne sul materiale probatorio.
- La censura contro l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è ammissibile solo se indica in modo specifico quale elemento testuale sarebbe stato ignorato o mal interpretato; non basta proporre una lettura alternativa dei documenti.
- In tema di appalto, l'indennità dovuta all'appaltatore per recesso del committente va commisurata al mancato guadagno, tenendo conto del corrispettivo contrattuale e dei costi evitati, mentre l'eventuale esistenza di guadagni sostitutivi o vantaggi derivanti dall'interruzione del rapporto deve essere considerata se allegata e provata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale deducibile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: restano fuori dal sindacato di legittimità le doglianze che mirano soltanto a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione di merito.
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