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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda con cui una persona fisica ha chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno sito in Montecchio Maggiore. Il convenuto ha resistito sostenendo che il terreno fosse pertinenza della propria abitazione e che fosse da lui e dal padre da sempre manutentato. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione, valorizzando le prove testimoniali favorevoli al convenuto e ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 232 c.p.c. per la mancata comparizione dell’attrice all’interrogatorio formale. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’occupazione e le opere realizzate sul fondo dimostrassero il possesso uti dominus; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., assumendo che ella avesse provato i fatti costitutivi dell’usucapione e che gravasse sul convenuto la prova dei fatti impeditivi; (3) violazione dell’art. 232 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato correttamente la mancata risposta all’interrogatorio formale nel complessivo quadro probatorio; (4) violazione dell’art. 1159-bis c.c., deducendo che le prove di merito avrebbero integrato anche la domanda subordinata di usucapione speciale; (5) violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, per asserito eccesso dell’importo riconosciuto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di doppia conforme e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio; ha ritenuto infondato il secondo perché la ricorrente contestava non l’erronea distribuzione dell’onere della prova, ma l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; ha rigettato il terzo perché la Corte d’appello non aveva attribuito effetto confessori automatico alla mancata risposta all’interrogatorio formale, ma aveva svolto una valutazione complessiva degli elementi istruttori; ha dichiarato irrilevante il quarto motivo, poiché la ratio decidendi sulla mancanza di prova del possesso ad usucapionem valeva anche per l’usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c.; ha respinto il quinto motivo, osservando che la liquidazione delle spese era rimasta entro i limiti tabellari del d.m. n. 55/2014 e che la motivazione è richiesta solo per scostamenti ulteriori rispetto ai parametri. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando reputi non raggiunta la prova da parte di chi ne era onerato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure tratta come prova legale elementi soggetti a prudente apprezzamento; non basta la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nozione di possesso utile ai fini dell’usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato quale norma sulla presunzione di possesso e sulla detenzione.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione richiede la prova del possesso ad usucapionem per il tempo prescritto.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all’interrogatorio formale non produce automaticamente confessione; il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti, ma deve valutare anche gli altri elementi di prova.

  • art. 1159-bis c.c.

    La domanda di usucapione speciale resta comunque soggetta alla prova del possesso utile, sicché è irrilevante il solo profilo della minore durata se tale prova manca.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tabellari non richiede motivazione specifica; essa è necessaria per ulteriori scostamenti dai parametri.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    Richiamato in tema di liquidazione dei compensi e delle spese processuali secondo i parametri forensi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del giudizio di fatto o della valutazione delle prove, ma solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti anche più ristretti della doppia conforme.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando abbia semplicemente ritenuto non raggiunta la prova gravante sulla parte onerata.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove al di fuori dei limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili; non è sufficiente contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
  • La mancata risposta all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. non determina automaticamente confessione, ma attribuisce al giudice una facoltà valutativa da esercitare insieme a tutti gli altri elementi acquisiti.
  • La domanda di usucapione, anche quando proposta in forma speciale o subordinata, richiede sempre la dimostrazione del possesso utile per il tempo e con le modalità richieste dalla norma applicabile; se tale prova manca, la diversa durata prevista dalla disciplina speciale non diventa decisiva.
  • In tema di spese processuali, il giudice può liquidare il compenso entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari senza necessità di motivazione specifica; la motivazione diventa necessaria solo per scostamenti ulteriori dai valori tabellari.
  • Quando il ricorso viene rigettato, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ricorrono i presupposti temporali, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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