Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore e installatore)
La controversia
Gli acquirenti di un appartamento, dotato di impianto di condizionamento installato da una società terza e poi sostituito due volte per guasti e perdite di pressione, citarono in giudizio la venditrice dell'immobile e l'installatrice chiedendo: nei confronti della venditrice, la riduzione del prezzo per minor valore del bene; nei confronti di entrambe, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale accolse l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c. e rigettò la domanda. In appello, la Corte territoriale escluse la legittimazione passiva della venditrice rispetto all'azione di cui agli artt. 1667-1668 c.c., ricondusse la vicenda all'art. 1669 c.c. e ritenne non prescritta l'azione per effetto degli interventi di ripristino eseguiti dall'appaltatore, ma rigettò comunque il risarcimento per difetto di prova del danno. I ricorrenti proposero sei motivi: 1) violazione dell'art. 1667, comma 2, c.c. per mancato rilievo del riconoscimento del vizio attraverso gli interventi riparatori; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione e pronuncia su tale profilo; 3) violazione dell'art. 1669 c.c. per l'asserito erroneo difetto di legittimazione passiva del costruttore-venditore e per l'esclusione dei danni; 4) omessa pronuncia sul punto della concorrente responsabilità del costruttore-venditore; 5) violazione degli artt. 115, 183 e 187 c.p.c., nonché dell'art. 356 c.p.c., per la mancata ammissione di prove testimoniali; 6) censura alla regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 1667 c.c. è inapplicabile nel rapporto tra acquirente e venditore, anche se il venditore sia costruttore, e quindi era irrilevante la questione della prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e del preteso riconoscimento del vizio. Ha respinto anche i motivi terzo e quarto perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c. e, quanto al danno, i ricorrenti non avevano allegato né provato un effettivo mancato godimento dell'immobile: la limitazione lamentata si risolveva in un mero disagio personale, non risarcibile come danno non patrimoniale in assenza di lesione di un diritto inviolabile e in difetto dei requisiti di gravità e serietà. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della reiterazione rituale dell'istanza istruttoria in appello e per difetto di specificità su capitoli di prova e decisività. Il sesto motivo è stato rigettato perché la condanna alle spese del grado di appello era coerente con l'esito della lite e il sindacato di legittimità non consente di sindacare il merito della compensazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di controricorso delle intimate; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la garanzia per vizi e difformità dell'opera è azionabile nel rapporto appaltatore-committente e non è invocabile dall'acquirente contro il venditore, anche se questi sia costruttore del bene compravenduto
l'azione di eliminazione dei difetti e di riduzione del prezzo, propria del contratto di appalto, non spetta all'acquirente nei confronti del venditore
la responsabilità per gravi difetti opera anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente, quale fattispecie extracontrattuale distinta da quella degli artt. 1667-1668 c.c.
la doglianza sulla prova non può risolversi in una generica critica alla valutazione del giudice di merito senza specificità e decisività del mezzo istruttorio
la mancata ammissione della prova testimoniale deve essere censurata solo se l'istanza istruttoria sia stata ritualmente e tempestivamente ribadita
richiamato insieme agli artt. 115 e 183 c.p.c. nel motivo relativo all'istruttoria
richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice d'appello
utilizzato per dedurre nullità della sentenza e omesso esame/motivazione su questioni istruttorie
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. n. 26574/2017
il venditore-costruttore non assume per ciò solo la veste di appaltatore verso l'acquirente; l'azione ex artt. 1667-1668 c.c. spetta al committente, mentre l'art. 1669 c.c. tutela anche l'acquirente
Cass. Sez. Un. n. 26972/2008
il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, oltre ai requisiti di gravità e serietà dell'offesa
Cass. n. 22883/2019
in cassazione, chi lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale deve dimostrare di aver reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d'appello
Cass. n. 8204/2018
la censura sulla mancata ammissione della prova è inammissibile se non si indicano le ragioni della decisività del mezzo e non si assolvono gli oneri di allegazione
Cass. n. 20457/2011
la Corte di cassazione non sindaca il merito della compensazione delle spese, limitandosi a verificare che non siano poste a carico della parte vittoriosa
Massime di principio
- L'azione di garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. spetta al committente del contratto di appalto e non può essere estesa all'acquirente del bene solo perché il venditore coincida con il costruttore.
- La responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 c.c. è distinta dalla garanzia per vizi dell'appalto, ha natura extracontrattuale e può operare anche a favore dell'acquirente nei confronti del costruttore.
- Quando il giudice esclude in radice l'applicabilità di una certa azione contrattuale, diventa irrilevante discutere sulla sua prescrizione o sulla eventuale interruzione per riconoscimento del vizio.
- Il risarcimento del danno richiede allegazione e prova specifica del pregiudizio subito: la mera eliminazione del difetto in forma specifica non consente di presumere ulteriori danni patrimoniali da mancato godimento del bene se non è dedotta una concreta perdita di disponibilità o di utilizzazione dell'immobile.
- Il disagio o fastidio soggettivo non integra di per sé un danno non patrimoniale risarcibile, in assenza di lesione di un diritto inviolabile e dei requisiti di gravità e serietà dell'offesa.
- La censura in cassazione sulla mancata ammissione di prove orali è inammissibile se non risulta la rituale riproposizione dell'istanza, la specificazione dei capitoli di prova e la loro decisività.
- Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio di soccombenza e non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione o sulla condanna alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29351/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2022 del 10/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →