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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore e installatore)

La controversia

Gli acquirenti di un appartamento, dotato di impianto di condizionamento installato da una società terza e poi sostituito due volte per guasti e perdite di pressione, citarono in giudizio la venditrice dell'immobile e l'installatrice chiedendo: nei confronti della venditrice, la riduzione del prezzo per minor valore del bene; nei confronti di entrambe, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale accolse l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c. e rigettò la domanda. In appello, la Corte territoriale escluse la legittimazione passiva della venditrice rispetto all'azione di cui agli artt. 1667-1668 c.c., ricondusse la vicenda all'art. 1669 c.c. e ritenne non prescritta l'azione per effetto degli interventi di ripristino eseguiti dall'appaltatore, ma rigettò comunque il risarcimento per difetto di prova del danno. I ricorrenti proposero sei motivi: 1) violazione dell'art. 1667, comma 2, c.c. per mancato rilievo del riconoscimento del vizio attraverso gli interventi riparatori; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione e pronuncia su tale profilo; 3) violazione dell'art. 1669 c.c. per l'asserito erroneo difetto di legittimazione passiva del costruttore-venditore e per l'esclusione dei danni; 4) omessa pronuncia sul punto della concorrente responsabilità del costruttore-venditore; 5) violazione degli artt. 115, 183 e 187 c.p.c., nonché dell'art. 356 c.p.c., per la mancata ammissione di prove testimoniali; 6) censura alla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 1667 c.c. è inapplicabile nel rapporto tra acquirente e venditore, anche se il venditore sia costruttore, e quindi era irrilevante la questione della prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e del preteso riconoscimento del vizio. Ha respinto anche i motivi terzo e quarto perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c. e, quanto al danno, i ricorrenti non avevano allegato né provato un effettivo mancato godimento dell'immobile: la limitazione lamentata si risolveva in un mero disagio personale, non risarcibile come danno non patrimoniale in assenza di lesione di un diritto inviolabile e in difetto dei requisiti di gravità e serietà. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione della reiterazione rituale dell'istanza istruttoria in appello e per difetto di specificità su capitoli di prova e decisività. Il sesto motivo è stato rigettato perché la condanna alle spese del grado di appello era coerente con l'esito della lite e il sindacato di legittimità non consente di sindacare il merito della compensazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di controricorso delle intimate; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    la garanzia per vizi e difformità dell'opera è azionabile nel rapporto appaltatore-committente e non è invocabile dall'acquirente contro il venditore, anche se questi sia costruttore del bene compravenduto

  • art. 1668 c.c.

    l'azione di eliminazione dei difetti e di riduzione del prezzo, propria del contratto di appalto, non spetta all'acquirente nei confronti del venditore

  • art. 1669 c.c.

    la responsabilità per gravi difetti opera anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente, quale fattispecie extracontrattuale distinta da quella degli artt. 1667-1668 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza sulla prova non può risolversi in una generica critica alla valutazione del giudice di merito senza specificità e decisività del mezzo istruttorio

  • art. 183 c.p.c.

    la mancata ammissione della prova testimoniale deve essere censurata solo se l'istanza istruttoria sia stata ritualmente e tempestivamente ribadita

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 e 183 c.p.c. nel motivo relativo all'istruttoria

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice d'appello

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza e omesso esame/motivazione su questioni istruttorie

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. n. 26574/2017

    il venditore-costruttore non assume per ciò solo la veste di appaltatore verso l'acquirente; l'azione ex artt. 1667-1668 c.c. spetta al committente, mentre l'art. 1669 c.c. tutela anche l'acquirente

  • Cass. Sez. Un. n. 26972/2008

    il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza di lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, oltre ai requisiti di gravità e serietà dell'offesa

  • Cass. n. 22883/2019

    in cassazione, chi lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale deve dimostrare di aver reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d'appello

  • Cass. n. 8204/2018

    la censura sulla mancata ammissione della prova è inammissibile se non si indicano le ragioni della decisività del mezzo e non si assolvono gli oneri di allegazione

  • Cass. n. 20457/2011

    la Corte di cassazione non sindaca il merito della compensazione delle spese, limitandosi a verificare che non siano poste a carico della parte vittoriosa

Massime di principio

  • L'azione di garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. spetta al committente del contratto di appalto e non può essere estesa all'acquirente del bene solo perché il venditore coincida con il costruttore.
  • La responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 c.c. è distinta dalla garanzia per vizi dell'appalto, ha natura extracontrattuale e può operare anche a favore dell'acquirente nei confronti del costruttore.
  • Quando il giudice esclude in radice l'applicabilità di una certa azione contrattuale, diventa irrilevante discutere sulla sua prescrizione o sulla eventuale interruzione per riconoscimento del vizio.
  • Il risarcimento del danno richiede allegazione e prova specifica del pregiudizio subito: la mera eliminazione del difetto in forma specifica non consente di presumere ulteriori danni patrimoniali da mancato godimento del bene se non è dedotta una concreta perdita di disponibilità o di utilizzazione dell'immobile.
  • Il disagio o fastidio soggettivo non integra di per sé un danno non patrimoniale risarcibile, in assenza di lesione di un diritto inviolabile e dei requisiti di gravità e serietà dell'offesa.
  • La censura in cassazione sulla mancata ammissione di prove orali è inammissibile se non risulta la rituale riproposizione dell'istanza, la specificazione dei capitoli di prova e la loro decisività.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio di soccombenza e non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione o sulla condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompravenditaProveSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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