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Sentenza

Sentenza del 05/05/2025 n. 1038 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento, notificato il 30 novembre 2022 sulla base del PVC della Guardia di Finanza del 28 settembre 2022, recuperava a tassazione 13.765 euro di maggior reddito d’impresa per costi relativi a fatture del fornitore C. S., ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenti effetti anche sulla detrazione IVA. Il ricorrente eccepiva la decadenza dell’accertamento e il difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC svolto nei confronti del fornitore; contestava inoltre l’insufficienza della prova dell’Ufficio e l’inesistenza delle operazioni, sostenendo di aver documentato le rivendite con fatture, DDT e pagamenti. In subordine chiedeva l’annullamento delle sanzioni, deducendo assenza di dolo e di negligenza.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’accertamento perché la notizia di reato era stata trasmessa alla Procura il 23 luglio 2019, entro il termine ordinario, e ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini. Ha respinto la censura motivazionale: il PVC relativo al ricorrente era stato redatto il 28 settembre 2022, sottoscritto e già notificato, sicché era legittimo il rinvio per relationem senza nuova allegazione. Nel merito, ha giudicato assolto l’onere probatorio dell’Agenzia sulla base degli elementi indicativi dell’assenza di una reale struttura aziendale del fornitore, di beni strumentali, utenze, dichiarazioni e versamenti fiscali, nonché dell’incompatibilità tra gli acquisti del fornitore e le fatture emesse. Il ricorrente non ha dimostrato né l’effettività delle prestazioni con elementi ulteriori rispetto alla documentazione formale, né di aver agito con la diligenza richiesta; la Corte ha quindi ritenuto che sapesse o dovesse sapere della frode. Il ricorrente è stato condannato a pagare 2.000 euro di spese, oltre accessori se dovuti. La decisione è stata pronunciata a Bari il 5 marzo 2025.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    In virtù della citata norma, gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento sono raddoppiati qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, constati una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

    Il raddoppio dei termini è applicabile quando siano constatati fatti che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario; nel caso deciso, la notizia di reato era stata trasmessa entro il termine ordinario, perciò l’accertamento è stato ritenuto tempestivo.

  • Art. 331 c.p.p.

    In altri termini per la Consulta, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è la constatazione dell'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia di reato tributario ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza che tale obbligo sia stato, o meno, adempiuto.

    Ai fini del raddoppio dei termini conta la sussistenza dell’obbligo di denuncia in presenza dei fatti constatati, non l’effettiva presentazione della denuncia né l’avvio dell’azione penale.

  • Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni" non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

    L’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con elementi circostanziati e puntuali; secondo la Corte, la disposizione ribadisce i principi già applicabili e non introduce un onere probatorio più gravoso. Nel caso concreto l’onere è stato ritenuto assolto mediante gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza.

  • Art. 2729 c.c.

    In buona sostanza, la prova della inesistenza della operazione portata dalla fattura emessa ben può trovare la sua fonte negli elementi indiziari forniti e connotati, secondo quanto stabilito dall'art. 2729 c.c., da gravità, precisione e concordanza.

    L’inesistenza delle operazioni può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che gli elementi relativi alla mancanza di struttura e capacità operativa del fornitore soddisfacessero tale criterio.

  • Art. 42 d.P.R. 600/1973

    La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso, ma la Corte ha respinto la censura ritenendo legittima la motivazione per relationem, poiché il PVC richiamato era già stato notificato al contribuente.

  • Art. 56 d.P.R. 633/1972

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nell’eccezione di difetto di motivazione. La Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio al PVC già notificato; il testo non espone un’ulteriore interpretazione specifica della norma.

  • Art. 7, legge 212/2000

    Invocata dal ricorrente in relazione alla motivazione e all’allegazione del PVC, la questione è stata respinta perché il documento richiamato nell’avviso era già in possesso del contribuente, essendogli stato notificato.

  • Art. 3, legge 241/1990

    Invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dell’atto, la contestazione è stata respinta sulla base della sufficienza del rinvio per relationem a un PVC già notificato.

  • Art. 39 d.P.R. 600/1973

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione contestando la prova dell’Ufficio; la Corte ha invece ritenuto dimostrata l’inesistenza delle operazioni tramite gli elementi indiziari raccolti e non adeguatamente contrastati.

  • Artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamati dal ricorrente per contestare le sanzioni e l’elemento soggettivo, i relativi motivi non hanno condotto all’annullamento: la Corte ha ritenuto che il contribuente sapesse o dovesse sapere che le operazioni si inserivano nell’evasione del fornitore.

  • Art. 10, legge 212/2000

    Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l’illegittimità delle sanzioni; il ricorso è stato rigettato, poiché la Corte ha escluso che il contribuente avesse dimostrato la propria buona fede e l’uso della diligenza richiesta.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari può operare quando i fatti constatati comportano l’obbligo di denuncia, anche indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’avvio dell’azione penale; occorre comunque verificare che la condizione rilevante si sia manifestata entro il termine ordinario.
  • La motivazione per relationem può essere sufficiente quando l’atto richiamato è identificato e già notificato o comunque conosciuto dal contribuente; la mancata nuova allegazione, da sola, non determina necessariamente l’illegittimità dell’avviso.
  • L’Amministrazione può provare l’inesistenza di operazioni fatturate anche attraverso presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. L’assenza di sede operativa, personale o beni strumentali, di utenze e di adempimenti fiscali, insieme alla sproporzione tra acquisti e fatture emesse, può concorrere a dimostrare l’inesistenza delle operazioni.
  • La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è necessariamente sufficiente a dimostrare che le prestazioni siano state realmente eseguite: il contribuente può dover fornire riscontri concreti sull’effettiva attività e sulla propria diligenza.
  • In materia di operazioni inesistenti e detrazione IVA, la contestazione dell’Ufficio deve essere sostenuta da elementi oggettivi; una volta forniti elementi idonei a indicare la frode e la capacità del fornitore, il contribuente deve contrastarli e dimostrare, secondo le circostanze, l’effettività dell’operazione e di non sapere né poter sapere della frode.

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