Sentenza del 07/05/2025 n. 12074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato per il periodo d’imposta 2008 interessi passivi ritenuti indeducibili, relativi a prestiti obbligazionari, per 227.535 euro, maggiori ritenute per 77.256 euro e maggiori imposte per 139.828 euro, irrogando sanzioni per 115.884 euro. B. Spa contestava, da un lato, il criterio di calcolo degli interessi indeducibili, sostenendo che i tassi confrontati dovessero essere resi omogenei e aggiornati secondo la periodicità delle cedole; dall’altro, invocava l’affidamento derivante da un precedente accertamento con adesione per escludere non solo sanzioni e interessi, ma anche le maggiori imposte. L’Agenzia, con ricorso incidentale, lamentava la contraddittorietà della motivazione regionale e sosteneva che l’adesione relativa a un’altra annualità non potesse generare affidamento per gli anni successivi.
La decisione
La Cassazione, con sentenza del 23 gennaio 2025, depositata il 7 maggio 2025, ha rigettato il ricorso principale: il tasso soglia, determinato al momento dell’emissione del prestito, resta il limite massimo di deducibilità per tutta la durata, e l’affidamento non elimina il tributo dovuto per legge, potendo incidere sugli aspetti sanzionatori. Del ricorso incidentale ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, e accolto il secondo: l’accertamento con adesione vincola le parti soltanto per l’annualità oggetto dell’accordo e non crea affidamento per periodi d’imposta successivi. Ha quindi cassato la sentenza regionale limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. B. Spa è inoltre tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 3, comma 115, legge 28 dicembre 1995, n. 549
l'indeducibilità degli interessi dovrà riguardare unicamente quelli eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del tasso di riferimento aumentato di due terzi (c.d. tasso soglia), che costituirà, quindi, per tutta la durata del prestito, il limite massimo di deducibilità degli interessi passivi dovuti dall'emittente
Per i prestiti obbligazionari soggetti alla disposizione, il limite di deducibilità è il tasso soglia determinato al momento dell’emissione; restano indeducibili gli interessi che lo eccedono, anche se il rendimento varia successivamente.
Art. 26, comma 1, terzo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
posto che il tasso effettivo di rendimento è quello vigente al momento dell'emissione, indipendentemente dalle successive variazioni, un prestito il cui tasso effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi ex art. 26, comma 1, terzo periodo, D.P.R. n. 600/1973, usufruirà della ritenuta nella misura del 12,50%, anche qualora il suo rendimento effettivo dovesse successivamente superare quello massimo ammesso
Il rendimento effettivo rilevante per verificare la soglia si determina all’emissione. Le variazioni successive del rendimento non modificano il parametro originario e, ai fini della deducibilità, opera il limite del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.
Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti. Al contrario, per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti
L’adesione definisce la pretesa per la specifica annualità concordata, senza vincolare l’Amministrazione per annualità diverse o future e senza generare per esse un affidamento tutelabile. Il principio di affidamento può rilevare per sanzioni e interessi, ma non fa venir meno l’imposta dovuta in presenza dei presupposti di legge.
Art. 2, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo
L’effetto preclusivo dell’adesione per l’attività accertatrice riguarda l’annualità definita, fatta salva l’applicazione delle deroghe previste dalla norma.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stante il rigetto del ricorso principale, ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la B. Spa tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto
Il rigetto dell’impugnazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Art. 132 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte dichiara inammissibile la censura di contraddittorietà della motivazione proposta dall’Agenzia, rilevando che tale vizio non è più censurabile con ricorso per Cassazione. Nel caso concreto, la contraddizione denunciata era inoltre riconducibile a un errore materiale nella redazione della sentenza.
Massime di principio
- Per determinare l’indeducibilità degli interessi su prestiti obbligazionari, il tasso soglia va verificato con riferimento al momento dell’emissione; l’aumento successivo del rendimento non sposta il limite di deducibilità.
- Un accertamento con adesione produce effetti per il periodo d’imposta definito e non equivale a un giudicato esterno sulle annualità successive, anche quando le questioni fiscali siano analoghe.
- L’affidamento del contribuente può incidere sulle conseguenze sanzionatorie, ma non elimina il tributo quando si sono verificati i presupposti impositivi previsti dalla legge.
- La censura di contraddittorietà della motivazione non è, di per sé, proponibile in Cassazione; un’incongruenza riconoscibile come mero errore materiale non comporta automaticamente la nullità della sentenza.
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