Sentenza del 05/05/2025 n. 234 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia ha recuperato € 33.494,00 di IVA detratta su dieci fatture, per acquisti imponibili indicati in € 152.243,75 e ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con G. S.R.L., poi fallita nel 2021. Ha lamentato la carenza di motivazione e di prova della contestazione e ha invocato la propria buona fede.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse fornito elementi presuntivi sufficienti a qualificare G. S.R.L. come società interposta o cartiera: sede senza utenze attive, carenze contabili e dichiarative, utilizzo di crediti IVA inesistenti, rapporti con fornitori a loro volta cartiere, mancanza di locali e di documentazione sui beni e sui rapporti commerciali. La ricorrente ha prodotto essenzialmente documenti contabili formali e DDT irregolari; la visura catastale del 2023, che indicava dipendenti nel 2019, non dimostrava l’operatività negli anni precedenti e non bastava a provare verifiche preventive diligenti. La Corte ha quindi escluso che fosse dimostrata la buona fede, considerando insufficiente la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti; ha inoltre ritenuto non pertinenti le sentenze penali invocate, riferite ad altri fornitori e ad annualità diverse. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in € 1.600,00.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell’IVA è negata quando gli acquisti documentati dalle fatture sono riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti e il contribuente non dimostra la propria buona fede secondo i criteri applicabili.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della Legge n. 130/2022
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni
L’Ufficio deve provare le violazioni contestate e il giudice valuta le prove emerse nel processo; la disposizione non introduce, secondo la Corte, un onere probatorio diverso o più gravoso dai principi già vigenti. La prova può essere presuntiva, purché fondata su elementi attendibili e sufficienti.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, anche tramite indizi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
- Accertata dall’Ufficio, anche per presunzioni, la natura di cartiera del fornitore e la conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile, proporzionata alla propria attività e alle circostanze concrete.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non prova da sola né la reale esecuzione dell’operazione né la buona fede del cessionario.
- Sono rilevanti, ai fini della prova presuntiva, indici quali l’assenza di struttura e locali idonei, le omissioni contabili e fiscali, l’assenza di documentazione sui rapporti commerciali e sui trasferimenti dei beni e i collegamenti con altri soggetti fittizi.
- La diligenza richiesta va valutata concretamente: attività e rapporti commerciali di particolare ampiezza, anche con enti pubblici, possono giustificare un livello elevato di verifiche sul fornitore. Documenti acquisiti tardivamente o riferiti ad altri fornitori e ad altre annualità possono non dimostrare le verifiche necessarie per la specifica operazione contestata.
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