Sentenza del 07/05/2025 n. 1096 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 con cui l'Ufficio ha qualificato come "giuridicamente effettiva" una presunta distribuzione di utili a favore del socio unico. L'Ufficio ha ritenuto che la destinazione degli utili a riserva "PIA Turismo" e la corrispondente diminuzione del credito verso il socio costituissero, a fini fiscali, una distribuzione di utili soggetta a tassazione IRPEF (ex artt. 44, comma 1, lett. e) e 47, comma 1, TUIR). Il ricorrente ha contestato inoltre la decadenza dell'Ufficio dall'azione accertatrice, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza della ricostruzione sostanziale e l'inapplicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto il motivo di decadenza (ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 DL 18/2020 e valida la successiva proroga di 120 giorni conseguente all'invito al contraddittorio), ma ha accolto il motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale (l'Ufficio ha modificato l'impostazione accusatoria rispetto a quanto proposto nell'invito) e, soprattutto, ha ritenuto infondata la ricostruzione sostanziale della presunta distribuzione indiretta di utili. La Corte ha stabilito che gli utili sono stati deliberatamente destinati a una riserva vincolata (delibere assembleari e iscrizione contabile della riserva PIA Turismo per Euro 400.000), non vi è stata percezione o disponibilità reale da parte del socio e quindi non si è verificata una distribuzione imponibile. Per questi motivi il ricorso è stato accolto e l'atto impugnato annullato; l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 5.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Regolamento Regionale n. 17/2014, art. 15, comma 10
"I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno , in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spese ammissibile"
La norma imponeva un vincolo di destinazione delle risorse proprie a garanzia del progetto; la Corte ha ritenuto che la destinazione degli utili a riserva per ottemperare al bando regionale costituisse un vincolo reale che esclude la natura di distribuzione degli utili.
Art. 67, comma 1, DL n. 18/2020 (conv. L. 27/2020)
La sospensione emergenziale dei termini (05.03.2020-11.05.2020) si applica in modo generale ai termini accertativi e va considerata nel computo dei termini di decadenza; di conseguenza il termine di accertamento per il 2017 è stato differito e la successiva azione dell'Ufficio è risultata tempestiva.
DLgs. n. 218/1997, art. 5-ter (invito al contraddittorio)
L'invito al contraddittorio, valido e tempestivo (notificato prima della scadenza prorogata), ha sospeso/ differito i termini di azione dell'Ufficio per ulteriori 120 giorni; la notifica dell'accertamento è pertanto tempestiva.
Statuto del contribuente, art. 12 (ora art. 6-bis)
Il contraddittorio endoprocedimentale deve essere pieno ed effettivo: l'Amministrazione non può modificare o ampliare la contestazione rispetto a quanto prospettato nell'invito, pena illegittimità dell'atto impositivo. La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia mutato l'impostazione e ciò ha costituito vizio formale e sostanziale.
DPR TUIR, art. 44, comma 1, lett. e) e art. 47, comma 1
Le norme richiamate collegano la tassazione dei redditi di capitale alla effettiva percezione/distribuzione degli utili. La Corte ha interpretato che, in mancanza di reale percezione e in presenza di una deliberata destinazione degli utili a riserva vincolata, non può operarsi la tassazione come se vi fosse stata una distribuzione.
Massime di principio
- La destinazione formale e deliberata di utili a una riserva vincolata (es. per accesso a fondi pubblici) può escludere che si sia realizzata una distribuzione imponibile, se è dimostrabile l'effettiva mancanza di percezione da parte del socio.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è vincolante: l'Ufficio non può trasformare o ampliare le contestazioni rispetto a quanto comunicato nell'invito al contraddittorio; in caso contrario l'atto impositivo può essere annullato per violazione procedimentale.
- Nella determinazione dei termini d'accertamento occorre tener conto della sospensione emergenziale (art. 67 DL 18/2020) e delle conseguenti proroghe derivanti dall'invito al contraddittorio; l'adozione dell'invito prima della scadenza prorogata è rilevante per la tempestività dell'accertamento.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria: per qualificare come distribuzione utili contabilmente vincolati a riserve occorre dimostrare la reale disponibilità o percezione da parte del socio.
- Le riserve costituite per adempiere condizioni di finanziamento/agevolazione pubblica, se concretamente vincolate e documentate, assumono natura diversa dalla libera distribuzione e vanno valutate nella loro concreta funzione economica e giuridica.
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